Sentenza del 14/10/2021 n. 4562 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Bollette relative al pagamento della tassa rifiuti - Avviso di liquidazione del tributo - Configurabilità - Conseguenze - Onere di tempestiva impugnazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione delle bollette semestrali per la tassa sui rifiuti ritenute errate nella quantificazione e nella classificazione tariffaria (discussione se la tassazione fosse quella per B&B o per attività alberghiera)
La decisione
il giudice ha ritenuto che le bollette semestrali per il pagamento della tassa rifiuti costituiscono avvisi di liquidazione ai sensi dell'art. 19 lett. b d.lgs. n. 546/1992 e, pertanto, andavano tempestivamente impugnate se si intendeva contestarne la quantificazione. L'impugnazione della cartella esattoriale non può estendersi a contestazioni sulla modalità di calcolo o sull'entità del tributo; la contestazione relativa alla diversa qualificazione (B&B vs attività alberghiera) avrebbe dovuto essere rivolta alle norme regolamentari di Roma Capitale.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
le bollette semestrali per la tassa rifiuti configurano avvisi di liquidazione ai sensi dell'art. 19 lett. b e, come tali, devono essere impugnate tempestivamente per contestare la quantificazione del tributo
regolamento comunale (Roma Capitale)
la determinazione della categoria tariffaria e le norme regolamentari che disciplinano il calcolo della tassa rifiuti vanno contestate impugnando le norme/regolamenti comunali che le prevedono, non mediante impugnazione della cartella/esattoriale
Massime di principio
- Le bollette semestrali per la tassa sui rifiuti sono avvisi di liquidazione: se si contesta la quantificazione del tributo, l'impugnazione deve essere tempestiva.
- L'impugnazione della cartella esattoriale è limitata a vizi formali e di notifica della cartella stessa; non può essere usata per rimettere in discussione il metodo di calcolo o la categoria tariffaria applicata.
- Per contestare la qualificazione dell'attività ai fini tariffari (es. B&B vs albergo) occorre impugnare le norme/regolamenti comunali che stabiliscono le tariffe o i criteri di classificazione, oppure gli atti amministrativi che applicano tali norme.
- La mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione comporta la perdita della possibilità di far valere in sede giurisdizionale le contestazioni sulla quantificazione del tributo.
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