Sentenza del 14/10/2021 n. 4561 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Regolare costituzione in giudizio dell'appellante - Verifica di ufficio da parte della CTR - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha ritenuto sussistente l'obbligo di verifica d'ufficio della regolarità della costituzione dell'appellante e, trovandosi privo agli atti di qualsiasi prova della notifica dell'appello, ha dichiarato l'appello inammissibile conformemente agli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CTR deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante. Ai sensi degli artt. 53, comma 2 e 22, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, il ricorrente è tenuto, entro 30 giorni dalla proposizione dell'appello, a depositare nella segreteria della Commissione l'originale del ricorso notificato secondo gli artt. 137 e ss. c.p.c., ovvero la copia del ricorso consegnata o spedita per posta corredata della fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta di spedizione per raccomandata. In mancanza di qualsiasi prova della notifica dell'appello, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 22
art. 22, comma 2 d.lgs. n.546/1992
Il ricorrente deve depositare entro 30 giorni l'originale del ricorso notificato o la copia con prova di spedizione/deposito; in mancanza la CTR deve dichiarare l'appello inammissibile.
d.lgs. 546/1992, art. 53
art. 53, comma 2 d.lgs. n.546/1992
Prevede l'onere probatorio della notifica e la possibilità per la Commissione di pronunciare d'ufficio l'inammissibilità se manca la prova della notifica.
Massime di principio
- La Commissione Tributaria ha il dovere di accertare d'ufficio la regolarità della costituzione in giudizio dell'appellante e non può omettere tale verifica.
- L'appellante deve depositare entro 30 giorni dall'impugnazione l'originale del ricorso notificato oppure la copia accompagnata da prova certa della spedizione o del deposito (es. ricevuta raccomandata); il mancato deposito comporta inammissibilità dell'appello.
- La mancanza di qualsiasi prova della notifica non è sanabile dalla Commissione: l'appello va dichiarato inammissibile ex officio.
- Per evitare il rigetto, il contribuente deve conservare e depositare tempestivamente le ricevute di notifica e spedizione; è buona prassi allegare sempre copia del servizio di posta o della relata di notifica al fascicolo.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe verificare immediatamente la presenza della prova di notifica e, in caso di dubbio, produrla senza indugio; l'assenza di tale prova rende la posizione dell'appellante estremamente vulnerabile.
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