Sentenza del 14/10/2021 n. 4564 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Controlli automatizzati - Cartella di pagamento - Notifica - Art. 25 d.P.R. 602/1973 - Termini - Mancato rispetto - Illegittimità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella avvenuta successivamente al termine previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 è stata ritenuta illegittima, con conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo. Il ricorso del contribuente è stato accolto e l'atto impositivo notificato oltre termine è stato annullato/respinto per illegittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 36‑bis del d.P.R. n. 600/1973 effettuata oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo se la cartella non è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 36‑bis
Disciplina i controlli automatizzati sulla dichiarazione fiscale; da tali controlli può scaturire l'emissione di atti impositivi/cartelle di pagamento, ma l'esercizio del potere impositivo è soggetto ai limiti temporali previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973.
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
Stabilisce il termine per la notifica della cartella di pagamento: a pena di decadenza, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la notificazione oltre tale termine determina la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo.
Massime di principio
- Calcolare sempre il termine di decadenza in base alla data di presentazione della dichiarazione: la scadenza per la notifica della cartella è il 31 dicembre del terzo anno successivo.
- Se la cartella di pagamento è notificata dopo tale termine, l'atto è illegittimo e si può proporre ricorso per far dichiarare la decadenza dell'Amministrazione e ottenere l'annullamento dell'atto.
- La disciplina dei controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973) non sospende né elimina l'applicazione dei termini di decadenza per la notifica degli atti previsti dall'art. 25 DPR 602/1973.
- Verificare sempre la prova della data di notifica (ricevuta, avviso di giacenza, data di consegna) perché è determinante per valutare la tempestività rispetto al termine di decadenza.
- Distinguere decadenza (per mancata notifica entro termine) dalla prescrizione: qui opera la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo, con conseguenze diverse rispetto alla prescrizione dei crediti tributari.
- Esaminare eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini rilevanti (es. notifiche all'estero, procedimenti concordati) che, se documentate e applicabili, possono incidere sul calcolo del termine.
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