Sentenza del 14/10/2021 n. 3744 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di 5 cartelle di pagamento emesse a carico dell'intermediario per visto di conformità ritenuto infedele apposto su dichiarazioni 730 anno 2014; l'Ufficio aveva recuperato maggiori imposte, interessi e sanzioni (30%); il contribuente deduceva vizi procedurali (omessa sottoscrizione della cartella e dell'attestazione di conformità, difetto di motivazione, illegittimità del procedimento di controllo), carenza di legittimazione passiva rispetto a imposte e interessi, incompetenza dell'ufficio emittente, errata applicazione dell'art.39 D.Lgs.241/1997 con invocazione del principio favor rei e violazioni di rilevanza costituzionale
La decisione
La CTR ha accolto l'appello incidentale del contribuente e, ritenuta preliminarmente e dirimente l'incompetenza (funzionale/territoriale) dell'Agenzia Provinciale di Como, ha annullato le cartelle di pagamento. L'appello principale dell'Ufficio è stato assorbito. L'annullamento è motivato dall'applicazione dell'art.39 comma 2 D.Lgs.241/1997 secondo cui le contestazioni e l'irrogazione delle sanzioni spettano alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (l'intermediario era domiciliato in altra provincia). Condanna dell'Ufficio alle spese di lite (1.000 euro primo grado; 1.400 euro secondo grado, più 15% e IVA/CPA).
Norme richiamate
art. 39 D.Lgs. 241/1997
comma 1 lett. a (visto infedele) e comma 2
La norma è stata qualificata come di natura sanzionatoria; il comma 2 attribuisce alla Direzione Regionale competente per domicilio del trasgressore la funzione di contestare le violazioni e irrogare le sanzioni, perciò l'ufficio provinciale che ha emesso le cartelle risultava incompetente rispetto all'intermediario domiciliato in altra regione/provincia
art. 7bis D.L. 4/2019 (richiamato nella sentenza)
richiamato in relazione alla nuova formulazione dell'art.39
Ha modificato la disciplina sanzionatoria del visto infedele; la questione della sua applicabilità è stata discussa, ma la decisione si è risolta sul piano della incompetenza procedurale
art. 36-ter DPR 600/1973
norma di controllo sulle dichiarazioni
Base normativa per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti che ha portato al recupero delle imposte oggetto delle cartelle
art. 13 del regolamento (decreto MEF 31.05.1999 n.164)
richiamato dalla parte e dall'Ufficio nella disamina della sanzione
Disciplina le modalità di presentazione delle dichiarazioni (es. tramite intermediario); la nuova formulazione dell'art.39 prevede una misura specifica se la dichiarazione è presentata nelle modalità di tale regolamento
art. 3 comma 3 D.Lgs. 472/1997
richiamato dall'Ufficio in relazione al principio favor rei
L'Ufficio sosteneva l'inapplicabilità del favor rei alle maggiori imposte/interessi poiché ritenuti di natura risarcitoria; la parte privata invece ne invocava l'applicazione alle sanzioni di natura amministrativa
artt. 3, 23, 53 Cost.
richiamati dall'interessato
Richiamati per censurare lo spostamento dell'obbligazione tributaria su terzo soggetto e le presunte violazioni di principi costituzionali; la CTR non ha approfondito il merito costituzionale, ritenendo decisiva l'incompetenza
Massime di principio
- Verificare sempre preliminarmente la competenza territoriale e funzionale: secondo art.39 comma 2 D.Lgs.241/1997 le contestazioni e l'irrogazione delle sanzioni per il visto infedele spettano alla Direzione Regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; atti emessi da uffici locali diversi possono essere annullati per incompetenza
- Distinguere la questione della competenza procedurale dal merito (responsabilità per imposte, interessi e sanzioni): anche se il merito sulle somme dovute è controverso, un vizio di competenza è preliminare e può assorbire tutte le altre eccezioni
- Nei casi di responsabilità dell'intermediario per visto infedele, accertare la natura della misura (sanzionatoria vs risarcitoria): la qualificazione rileva per l'applicabilità del principio favor rei e per la misura delle sanzioni; comunque, se la norma è sanzionatoria, il procedimento deve essere adottato dall'organo competente
- Se si agisce in giudizio, proporre tempestivamente eccezioni di incompetenza (anche in appello incidentale): sono spesso decisive e procedimentalmente prioritarie
- Anche quando intervengono modifiche legislative (es. DL 4/2019), valutare separatamente efficacia temporale e ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto ai profili di competenza; non confondere la questione della competenza con la scelta tra vecchia e nuova misura sanzionatoria
- Documentare lo stato di domicilio/residenza e la sede legale dell'intermediario: questi elementi sono determinanti per stabilire quale Direzione Regionale sia competente ad irrogare sanzioni
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