Sentenza del 14/10/2015 n. 20669 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Toscana, sostenendo che il contribuente non potesse accedere alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12. Il ruolo era stato dichiarato esecutivo il 31 dicembre 2000, ma era stato consegnato al concessionario della riscossione soltanto il 10 luglio 2001. Secondo l'Agenzia, il requisito decisivo era la data di consegna del ruolo al concessionario, non quella della sua esecutività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella esattoriale. Ha stabilito che la definizione agevolata riguardava, nella disciplina allora vigente, soltanto i carichi affidati al concessionario tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000. Anche la successiva proroga comprendeva al massimo i ruoli consegnati entro il 30 giugno 2001. Poiché il ruolo di T.G. era stato consegnato il 10 luglio 2001, il contribuente non poteva beneficiare del condono, pur avendo versato il 25% dell'importo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro oltre agli ulteriori oneri indicati.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La definizione dei carichi di ruolo pregressi era limitata ai ruoli affidati al concessionario tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000.
Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata rileva la data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, non la data in cui il ruolo è stato dichiarato esecutivo.
Decreto-legge n. 143 del 2003, art. 12, comma 2-ter, convertito dalla Legge n. 212 del 2003
La successiva estensione riguardava i ruoli consegnati al concessionario tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2001.
Anche considerando la proroga normativa, un ruolo consegnato il 10 luglio 2001 resta escluso dal beneficio.
Art. 3 della Costituzione
La scelta della data di consegna del ruolo come criterio temporale non viola il principio di uguaglianza, perché costituisce un limite preciso, oggettivo e funzionale alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stato invocato dall'Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione agevolata individua una finestra temporale basata sulla consegna o sull'affidamento del ruolo, occorre verificare quella data documentale specifica; non è normalmente possibile sostituirla con la data di esecutività del ruolo.
- Il pagamento della somma prevista per il condono non produce da solo l'estinzione del debito se il carico non rientra oggettivamente nell'ambito temporale e normativo della sanatoria.
- Le proroghe o estensioni dei condoni devono essere interpretate nei limiti espressamente previsti dalla legge: un ruolo consegnato anche poco oltre il termine resta escluso, salvo una disposizione successiva applicabile.
- La fissazione legislativa di una data-limite per l'accesso a una definizione agevolata è generalmente ritenuta legittima, anche se può determinare differenze tra contribuenti in situazioni temporalmente vicine.
- In controversie analoghe è essenziale acquisire la prova della data di consegna del ruolo al concessionario e distinguere tale data da iscrizione a ruolo, esecutività, notifica della cartella e pagamento.
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