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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Milano

TASSA AUTOMOBILISTICA - Soggetto locatore finanziario - Soggetto utilizzatore leasing - Debenza tassa automobilistica - Soggetto effettivo detentore - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Regione Lombardia aveva richiesto alla società di leasing il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010 per alcuni veicoli di sua proprietà, ma concessi in locazione finanziaria. La contestazione riguardava l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dopo la modifica normativa entrata in vigore il 15 agosto 2009. Secondo la società ricorrente, l'obbligo doveva ricadere sull'utilizzatore del leasing, in quanto effettivo detentore e utilizzatore dei veicoli, e non sul proprietario formale.

La decisione

La pretesa della Regione nei confronti della società di leasing non è stata ritenuta corretta. Dal 15 agosto 2009, la disciplina ha introdotto una forma di responsabilità collegata sia al proprietario sia all'utilizzatore in leasing; tuttavia, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivamente tenuto alla tassa, deve essere considerato il detentore/utilizzatore del veicolo. La società di leasing, pur restando proprietaria formale, non può quindi essere chiamata a pagare la tassa per i veicoli concessi in locazione finanziaria quando non ne ha la disponibilità materiale.

Norme richiamate

  • Disciplina della tassa automobilistica applicabile dal 15 agosto 2009

    La novella normativa ha introdotto una forma di responsabilità riferita al proprietario e all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ma l'obbligo deve essere ricondotto al soggetto che ha l'effettiva disponibilità e detenzione del veicolo.

  • Codice della Strada

    La decisione richiama, come criterio interpretativo, la logica secondo cui la responsabilità può gravare sull'effettivo conducente o utilizzatore del veicolo, anziché sul proprietario meramente formale.

Massime di principio

  • Nel leasing automobilistico, la proprietà formale del veicolo non è necessariamente sufficiente per individuare il soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica.
  • Quando la normativa coinvolge sia proprietario sia utilizzatore, occorre verificare chi abbia l'effettiva disponibilità e detenzione del veicolo nel periodo cui si riferisce la tassa.
  • La società di leasing, se non utilizza direttamente il mezzo e lo ha concesso in locazione finanziaria, non dovrebbe essere considerata il soggetto principale tenuto al pagamento per il periodo successivo al 15 agosto 2009.
  • In caso di contestazione, sono rilevanti il contratto di leasing, la data di decorrenza dell'utilizzazione e l'identificazione dell'utilizzatore registrato o comunque effettivo.
  • L'interpretazione non esclude necessariamente ogni forma di responsabilità del proprietario, ma privilegia l'obbligo dell'effettivo detentore quando il veicolo è nella disponibilità dell'utilizzatore in leasing.

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