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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28062/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità penale per un furto aggravato e aveva solo ridotto la pena. L'unico motivo di ricorso riguardava la ritenuta recidiva: si contestava la correttezza della motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata e, in sostanza, la valorizzazione dei precedenti penali ai fini del giudizio di maggiore riprovevolezza e pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione in tema di recidiva fosse manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva svolto una valutazione concreta della reiterazione dei precedenti penali specifici, non limitandosi a un dato formale, e aveva correttamente desunto da tali precedenti una rafforzata propensione a delinquere. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata per descrivere il reato oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    Norma sull'aggravante del furto, richiamata unitamente all'art. 624 c.p. per qualificare il fatto contestato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio deducibile in cassazione riguarda il contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; nel caso concreto tale vizio non è stato ravvisato.

  • art. 99 c.p.

    In tema di recidiva reiterata, il giudice deve verificarne in concreto il significato di maggiore riprovevolezza e pericolosità, non potendosi fermare al mero dato formale dei precedenti penali.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata non può essere affermata in modo meramente automatico sulla base della sola esistenza di precedenti penali: occorre una valutazione concreta della loro significatività in termini di riprovevolezza della condotta e pericolosità dell'autore.
  • La motivazione sul punto è immune da censura di legittimità quando il giudice di merito espone un ragionamento coerente e non contraddittorio, fondato su precedenti specifici e sulla loro idoneità a indicare una stabile propensione a delinquere.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o della personalità dell'imputato: il ricorso è infondato se non evidenzia un effettivo vizio argomentativo della sentenza impugnata.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda il contrasto logico interno della decisione o con le massime di अनुभव/esperienza, non una nuova rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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