Cassazione Penale, Ordinanza n. 23986/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e, a monte, contro la circolare del Provveditore regionale del Lazio n. 3 dell'11 giugno 2024. La circolare aveva vietato ai detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. l'acquisto di alcuni prodotti alimentari al sopravvitto, tra cui lievito, vino, birra, gamberoni, zucchero a velo e fialette per aromi. Il ricorrente deduceva l'irragionevolezza e la natura discriminatoria del provvedimento, sostenendo che l'inclusione di alcuni alimenti sarebbe stata illogicamente considerata indice di uno status idoneo a generare discriminazioni intra-murarie o alterazioni da evitare per ragioni di sicurezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico, poiché non chiariva in concreto sotto quale profilo la circolare avesse determinato una lesione discriminatoria dei diritti del detenuto in regime speciale. Ha ribadito che, quando si denunci la natura discriminatoria di un atto dell'amministrazione penitenziaria, incombe sul ricorrente indicare specificamente e nel dettaglio quali siano i profili di lesione e i diritti pregiudicati. Richiamato un precedente conforme sulla illegittimità del divieto, per i detenuti ex art. 41-bis, dell'acquisto di generi compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari quando ciò comporti un irragionevole surplus di afflittività, la Corte ha però escluso che nel caso concreto fosse stata adeguatamente allegata la concreta lesione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
norma che disciplina il regime penitenziario differenziato; il provvedimento amministrativo in materia di sopravvitto può essere censurato solo se determina una discriminazione o un'ingiustificata afflittività ulteriore.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., le limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto possono essere sindacate dall'autorità giudiziaria quando si traducano in una discriminazione irragionevole o in un surplus di afflittività ingiustificato rispetto alla finalità del regime.
- Chi deduce la natura discriminatoria di un atto dell'amministrazione penitenziaria deve indicare in modo specifico e analitico quali diritti siano stati lesi e in che cosa consista concretamente la discriminazione; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali favorevoli non basta a fondare l'accoglimento del ricorso se manca l'allegazione concreta del pregiudizio subito nel caso specifico.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23936/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23937/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23942/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23951/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23952/2026 del 30/06/2026
- ordinanza_penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23953/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →