Ordinanza n. 437/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione 9 novembre 2021, n. 485/2021/R/EEL, recante chiusura del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 130/2020/R/EEL in merito alla durata del periodo di esenzione concesso alla società Eneco Valcanale s.r.l. per la linea di interconnessione in corrente alternata 132 Kv Tarvisio (IT) – Arnoldstein (AT), comunicata via pec in data 16 novembre 2021, nella parte in cui stabilisce che “la società Eneco Valcanale s.r.l. potrà conseguire il riconoscimento di un valore (diverso da zero e non superiore al valore di libro) per la cessione dell'asset a Terna qualora, al termine del periodo di esenzione, il VAN dell'investimento – determinato al netto del valore di cessione – risultasse negativo, come misura a parziale tutela dell'investimento stesso. All'opposto, qualora il valore attuale netto dell'investimento risultasse positivo al termine del periodo di esenzione, la cessione non potrebbe che avvenire a titolo gratuito”, nonché di qualsiasi altro atto e provvedimento, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, ove risulti necessario, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 290/ML/3/2010 nel testo definitivo del 16 dicembre 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA relativa alla durata del periodo di esenzione e alle condizioni economiche della cessione a Terna di una linea di interconnessione elettrica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA n. 485/2021/R/EEL, nella parte in cui ha stabilito che, al termine del periodo di esenzione, la cessione dell'asset a Terna avrebbe potuto avvenire a titolo oneroso soltanto entro il limite del valore di libro e qualora il valore attuale netto dell'investimento, determinato al netto del valore di cessione, fosse risultato negativo; mentre, in caso di valore attuale netto positivo, la cessione avrebbe dovuto avvenire a titolo gratuito. Sono stati inoltre impugnati gli atti connessi o consequenziali, incluso, ove necessario, il decreto ministeriale richiamato nell'atto introduttivo. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione. Preso atto che l'udienza pubblica è fissata per il 21 ottobre 2026 e che la ricorrente ha dichiarato la permanenza dell'interesse alla decisione, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'ARERA. L'Autorità dovrà fornire entro il 10 giugno 2026 chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, indicando in particolare se siano intervenuti fatti sopravvenuti o siano stati adottati provvedimenti o atti rilevanti per la permanenza effettiva dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito del giudizio. La segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti.
Norme richiamate
artt. 63 e seguenti c.p.a.
Il TAR li richiama quale base normativa per disporre gli incombenti istruttori necessari alla decisione della causa.
Massime di principio
- Prima di decidere nel merito, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni e chiarimenti istruttori aggiornati quando siano necessari per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e l'incidenza di eventuali sopravvenienze sull'esito del giudizio.
- La dichiarazione della parte sulla permanenza dell'interesse alla decisione non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio informazioni documentate sull'attualità dell'interesse e sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti rilevanti per la causa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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