Cassazione Civile, Ordinanza n. 18238/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l’amministrazione richiedeva a due ex soci il pagamento delle spese di giudizio liquidate in una precedente sentenza tributaria pronunciata nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese. La società, dopo la cancellazione, aveva ricevuto avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti; il giudizio su tali avvisi si era concluso con sentenza definitiva di rigetto, che aveva condannato la società alle spese. I soci impugnavano la cartella sostenendo, da un lato, che i giudici di appello non avessero esaminato la loro contestazione sulla mancanza dei presupposti della responsabilità personale e solidale, poiché nessuna somma era stata distribuita in sede di liquidazione; dall’altro, che fosse erronea la ritenuta irrilevanza della circostanza che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati a una società già estinta, in violazione delle norme sulla estinzione della società e sull’efficacia del giudicato e degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che la responsabilità dei soci per i debiti sociali residui dopo l’estinzione della società di capitali è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e che, per poterli chiamare a rispondere, il creditore deve dimostrare che ai soci siano stati effettivamente assegnati somme o beni. Poiché i giudici di merito non avevano accertato se in liquidazione i soci avessero percepito attivo distribuibile, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
viene richiamato come base della liquidazione delle spese poste a carico della parte soccombente nel giudizio tributario
art. 112 c.p.c.
evocato come parametro del vizio di omessa pronuncia sulle domande riproposte in appello
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
evocato in relazione al contenuto e alla motivazione della sentenza tributaria
art. 2495 c.c.
la responsabilità dei soci per i debiti insoddisfatti della società estinta è limitata alle somme o ai beni riscossi in sede di bilancio finale di liquidazione; non è una responsabilità solidale illimitata
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione all’efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza relativa agli avvisi di accertamento
art. 2913 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti degli atti esecutivi e alla loro opponibilità
Massime di principio
- Dopo l’estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, i soci rispondono dei debiti sociali non soddisfatti solo nei limiti di quanto abbiano effettivamente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
- Per radicare la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. il creditore deve provare che, in sede di liquidazione, siano state assegnate ai soci somme o beni della società destinabili al soddisfacimento dei creditori.
- La responsabilità dei soci verso i creditori sociali estinti non è solidale e illimitata, ma opera pro quota e fino alla concorrenza dell’attivo liquidato percepito da ciascun socio.
- In mancanza di accertamento sull’effettiva distribuzione dell’attivo di liquidazione ai soci, non può essere legittimamente preteso da costoro il pagamento dei debiti residui della società estinta.
Come è indicizzato
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