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Ordinanza

Ordinanza n. 2057/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza Area II – Urbanistica e Smart City n. 17 del 20.5.2026 del Comune di Torre Annunziata, avente ad oggetto “Ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di accertata inottemperanza all’Ordinanza Dirigenziale n. 22 del 3.11.2025” nonché di ogni atto, connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202603761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza-ingiunzione comunale per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito dell’accertata inottemperanza a una precedente ordinanza dirigenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente destinatario della sanzione)

Prevale il privato

La controversia

L’ente ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che gli ha ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata inottemperanza a una precedente ordinanza dirigenziale. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la necessità di approfondimenti propri della fase di merito e la notevole entità della sanzione irrogata.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo necessario rinviare alla fase di merito gli approfondimenti sulla vicenda. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, in assenza di elementi contrari e considerata la notevole entità della sanzione, ha ritenuto opportuno mantenere invariata la situazione di fatto fino alla definizione del giudizio. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state differite alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa della tutela cautelare collegiale; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in ragione della necessità di approfondimenti nel merito e del bilanciamento degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia richiede approfondimenti incompatibili con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, il giudice può rinviare tali questioni alla fase di merito e adottare una misura provvisoria sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La notevole entità della sanzione amministrativa, unitamente all’assenza di elementi contrari e all’esigenza di mantenere invariata la situazione di fatto nelle more del giudizio, può giustificare la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza-ingiunzione.
  • La sospensione cautelare dell’atto impugnato non anticipa la decisione sul merito, quando il giudice si limita a rilevare la necessità di ulteriori approfondimenti e fissa la trattazione definitiva della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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