Sentenza del 14/12/2018 n. 32422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per omessa o insufficiente motivazione in relazione alle riprese fiscali relative a servizi infragruppo, royalties passive e acquisto di merce destinata alla distruzione. La società contribuente ha impugnato incidentalmente la ripresa relativa agli sconti-premio di fine anno, sostenendone la deducibilità in base alle regole di competenza e inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la censura di totale omissione della motivazione, poiché la CTR aveva motivato per relationem richiamando le difese della società. Ha però accolto le doglianze dell'Agenzia sotto il profilo dell'insufficienza motivazionale: la CTR non aveva verificato adeguatamente l'effettiva utilità e inerenza dei servizi infragruppo, la reale riferibilità e coerenza economica delle royalties, né la correlazione tra i costi per merce da distruggere e un'attività potenzialmente produttiva di ricavi. Il ricorso incidentale della società sugli sconti-premio è stato rigettato, poiché i premi erano stati riconosciuti senza adeguato titolo contrattuale, in difformità dalle condizioni previste e senza documentazione idonea. La sentenza è stata cassata nei limiti dell'accoglimento del ricorso principale e la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
omissione totale di motivazione
La sentenza non è nulla quando una motivazione esiste, non è apparente e consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, anche mediante il rinvio alle argomentazioni delle parti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
La totale mancanza o apparenza della motivazione integra un vizio processuale; la motivazione insufficiente o contraddittoria sulla valutazione di fatti decisivi riguarda invece il vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 112
La violazione dei doveri decisori ricorre solo quando il giudice omette completamente di pronunciarsi su una domanda o eccezione, non quando valuta in modo ritenuto insufficiente le questioni dedotte.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 5, oggi art. 109, commi 1 e 5
I costi sono deducibili secondo il principio di competenza e solo se effettivi, inerenti e adeguatamente documentati; l'esistenza e l'ammontare devono essere certi o obiettivamente determinabili, salvo la deduzione nell'esercizio in cui tali requisiti maturano.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 65, comma 4, oggi art. 100, comma 4
La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione alla deducibilità degli sconti-premio, ma la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi poiché mancava un adeguato titolo contrattuale e documentale.
Massime di principio
- Per dedurre costi infragruppo non bastano un contratto generale e le fatture: il contribuente deve dimostrare l'effettività del servizio, l'utilità concreta o potenziale per la società e l'assenza di duplicazioni con prestazioni già acquistate.
- In presenza di royalties o altri costi collegati a licenze, occorre provare sia il pagamento effettivo sia la riferibilità del costo all'attività, verificando anche che il costo non sia già incluso in altri corrispettivi contrattuali.
- Un comportamento economicamente antieconomico può giustificare approfondimenti e accertamenti fiscali; il giudice che intenda disconoscere l'accertamento deve spiegare specificamente perché tale antieconomicità non sia sintomatica di irregolarità fiscali.
- I costi per merce invenduta o destinata alla distruzione sono deducibili solo se il contribuente dimostra una concreta correlazione con l'attività d'impresa e un'effettiva utilità economica o commerciale, adeguatamente documentata.
- Sconti e premi ai clienti sono deducibili nell'esercizio in cui matura il relativo titolo giuridico e l'importo è certo o obiettivamente determinabile; una prassi interna o una decisione discrezionale dell'impresa non sostituisce la documentazione contrattuale.
- La motivazione per relationem è ammissibile se richiama atti individuabili e consente di ricostruire in modo chiaro, univoco e controllabile le ragioni della decisione.
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