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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11097/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per un fatto qualificato come furto in abitazione aggravato in concorso. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 56 c.p., ossia riconoscere il tentativo anziché la consumazione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura riproduceva pedissequamente questioni già sollevate in appello e già esaminate e disattese con motivazione ampia dalla Corte di merito, la quale aveva spiegato perché la fattispecie dovesse considerarsi consumata e non rimasta allo stadio del tentativo.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione mossa all'imputato.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, relativo al furto in abitazione.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto contestato.

  • art. 625 n. 5 c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto contestato.

  • art. 56 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo e non come reato consumato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza autonoma critica, censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La doglianza che contesti la mancata applicazione del tentativo non è ammissibile se si risolve in una mera contrapposizione valutativa alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo specifico sulla consumazione del reato, la censura che pretenda di ricondurre il fatto allo stadio del tentativo deve confrontarsi puntualmente con quella motivazione, altrimenti è indeducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

Testo integrale

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