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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02715/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con un unico motivo, della ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta da San Vincenzo Group s.r.l.s. avverso il verbale di esecuzione del sequestro del 01/07/2025 relativo a una BMW M5 intestata alla società. Si deduceva la nullità del verbale di esecuzione per vizi formali (illeggibilità, mancanza dei nominativi degli agenti operanti e delle persone intervenute, assenza di indicazione precisa di luogo, data, ora e descrizione dettagliata dell'oggetto sequestrato) sulla base degli artt. 136, 142, 357, 370 e con riferimento alle norme sulla documentazione degli atti; si censurava inoltre carenza di motivazione del Tribunale

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non è consentito: la richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. può impugnare soltanto il decreto di sequestro emesso dal giudice e non il verbale di esecuzione (atto esecutivo). Di conseguenza il motivo, volto a censurare il verbale di esecuzione, esula dall'ambito di impugnazione e non è ammissibile in Cassazione contro l'ordinanza del riesame. La Corte ha inoltre ricordato i rimedi disponibili (richiesta di revoca al pubblico ministero ex art. 321, comma 3, c.p.p., e poi appello ex art. 322-bis in caso di rifiuto). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese del procedimento e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta tale norma nel senso che la richiesta di riesame riguarda esclusivamente il decreto di sequestro emesso dal giudice e non il verbale di esecuzione, il quale è atto esecutivo non impugnabile con il riesame

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per l'obbligo di redazione del verbale da parte della polizia giudiziaria; la Corte non entra nel merito della presunta violazione ma richiama la distinzione fra atto di merito (decreto) e atto esecutivo (verbale)

  • art. 370 cod. proc. pen.

    Citato come richiamo agli obblighi della polizia giudiziaria nell'esecuzione di atti delegati dal P.M.; la Corte segnala che le doglianze sul verbale non possono essere oggetto del riesame ex art. 322

  • artt. 134-142 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla documentazione degli atti e alla disciplina delle nullità formali, ma la Corte evidenzia la rilevanza procedurale (ammissibilità del mezzo di impugnazione) più che l'accertamento della eventuale nullità

  • art. 136 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa per il contenuto del verbale; la Corte non ha valutato il vizio di merito sul verbale perché tale questione non era proponibile con la via esperita

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c. c.p.p.

    Norme richiamate quale fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte dichiara però il motivo non consentito per ragioni di ammissibilità processuale

  • art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

    Indicato come il rimedio procedurale corretto per chi è stato inciso da un atto esecutivo: richiesta di revoca al pubblico ministero, che in caso di diniego trasmette al giudice

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come la via d'impugnazione dell'eventuale provvedimento del giudice che respinge la richiesta di revoca del sequestro

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. è volta esclusivamente a censurare il decreto di sequestro emesso dal giudice e non i verbali di esecuzione: le impugnazioni devono rispettare la corrispondenza tra il mezzo di gravame e l'atto che si contesta
  • I verbali di esecuzione (atti esecutivi redatti dalla polizia giudiziaria) viziati nelle formalità non possono essere efficacemente contestati tramite il riesame; il rimedio procedurale è la richiesta di revoca al pubblico ministero ex art. 321, comma 3 c.p.p., e, se rigettata, l'impugnazione del provvedimento del giudice (appello ex art. 322-bis)
  • Prima di proporre ricorsi in Cassazione verificare l'ammissibilità del motivo: motivi volti a censurare atti estranei all'oggetto del mezzo impugnatorio rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie
  • Lamentare la nullità di un verbale per vizi formali richiede che tali censure siano proposte nel corretto grado e con il corretto strumento; ove possibile documentare e conservare ogni elemento probatorio (fotografie, copie dei verbali, firme riconosciute) per supportare la richiesta di revoca o l'appello
  • La distinzione tra atto di merito (decreto di sequestro) e atto esecutivo (verbale di esecuzione) è cruciale: le impugnazioni devono mirare all'atto che produce il vizio di interesse per evitare decadenze e sanzioni

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