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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15085/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 15/02/2023 del GIP di Velletri che aveva dichiarato non doversi procedere: nei confronti di Taglioni e Zarrella per il reato di calunnia (artt. 110 e 368 c.p.) perché il fatto non sussiste; nei confronti di De Angelis per il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il ricorrente deduce vizi di rito (presunta nullità per mancata comunicazione/fissazione udienza e mancata notifica del decreto penale) e profili di merito (omessa acquisizione di documenti e rilievi sulla genuinità e uso della presunta quietanza, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici, PEC, estratti conto), chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per plurime ragioni: in primo luogo perché il ricorso era sottoscritto da soggetto non legittimato (la persona offesa, pur essendo avvocato cassazionista, e un difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione), violando la regola dell'art. 613 c.p.p.; la successiva nomina di un difensore abilitato non poteva sanare il vizio originario dell'atto introduttivo. Inoltre è stato ritenuto che la persona offesa non abbia legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa ai sensi degli artt. 459, comma 3 e 129 c.p.p., dopo il rigetto della richiesta di decreto penale, per il principio di tassatività delle impugnazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; la sottoscrizione da parte della persona offesa o di difensore non iscritto non soddisfa il requisito e determina inammissibilità.

  • art. 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare nullità processuali (omessa comunicazione dell'udienza e del decreto penale); la Corte evidenzia che la nullità dell'atto introduttivo è un vizio insanabile che impedisce l'esame del merito quando rilevi la legittimazione e la forma dell'impugnazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza a seguito di opposizione a decreto penale; usato per delimitare la fattispecie impugnata e il perimetro delle impugnazioni consentite.

  • art. 459, comma 3 cod. proc. pen.

    Interpretato congiuntamente all'art. 129: la persona offesa non ha, in mancanza di previsione di legge, la legittimazione ad impugnare in Cassazione la sentenza di non doversi procedere derivante dal rigetto di una richiesta di decreto penale; principio di tassatività delle impugnazioni.

  • art. 175, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito della restituzione in termine per l'impugnazione: la norma non può essere invocata per consentire alla persona offesa, che non è parte tecnica, di sanare la mancanza di legittimazione a proporre il ricorso in Cassazione.

  • art. 489 cod. pen.

    Norma sul reato di uso di atto falso oggetto dell'originaria decisione di merito, qui richiamata a fini descrittivi: la decisione impugnata aveva ritenuto che il fatto non fosse previsto dalla legge come reato; la Corte di legittimità non è entrata nel merito per ragioni di inammissibilità.

  • art. 368 e art. 110 cod. pen.

    Norme sulla calunnia (art. 368) e concorso (art. 110) oggetto dell'imputazione originaria: il ricorso contestava il proscioglimento per difetto di accertamento probatorio, ma la Corte non ha esaminato tali profili per inammissibilità del ricorso.

  • art. 86 cod. proc. civ. (richiamata per contrasto)

    Richiamata dalla Corte per sottolineare che la regola civile sullo ius postulandi non si applica automaticamente al processo penale se non espressamente richiamata; dunque la qualità di avvocato della persona offesa non equivale a legittimazione a sottoscrivere il ricorso per Cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa (che non è parte tecnica) è ammissibile solo se sottoscritto da un difensore iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; la sottoscrizione da parte della persona offesa anche se avvocato non sostituisce questo requisito.
  • La mancanza, nell'atto introduttivo, della firma di un difensore cassazionista legittimato è vizio formale che comporta inammissibilità e non può essere sanata con una nomina intervenuta successivamente.
  • La persona offesa ha limitata legittimazione ad impugnare: non è automaticamente ammessa la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso sentenze di proscioglimento derivanti da rigetto di decreto penale, per effetto del principio di tassatività delle impugnazioni.
  • Se si contestano omissioni probatorie o vizi di notifica, è fondamentale curare preventivamente la legittimazione e la forma dell'impugnazione; altrimenti il giudice potrebbe dichiarare inammissibile il ricorso senza entrare nel merito.
  • In situazioni similari è consigliabile: nominare tempestivamente e documentare la nomina di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; verificare la correttezza delle notifiche e conservare prove di comunicazione; valutare percorsi processuali alternativi entro i termini e secondo le norme che riconoscono la legittimazione della persona offesa.

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