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Sentenza

Sentenza n. 16256/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202511404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 16 settembre 2026, di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità dei giudizi di non idoneità. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della richiesta della ricorrente.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia, pubblicati il 1° agosto 2025 a seguito di rivalutazione disposta in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali con cui la Commissione giudicatrice l’ha dichiarata non idonea all’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia. La valutazione, pubblicata il 1° agosto 2025, era stata resa in sede di rivalutazione disposta in esecuzione della sentenza n. 8003/2025 del TAR Lazio. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010

    La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione preclude l’esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio amministrativo che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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