Sentenza n. 1492/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 24/09/2025 prot. n.-OMISSIS-avente ad oggetto la documentazione (istanze, documenti, elaborati grafici e documentazione fotografica), presentata da -OMISSIS-, codice fiscale -OMISSIS-, ivi comprese eventuali richieste da parte di tecnici progettisti e soggetti incaricati dalla stessa, relative alle seguenti pratiche: Autorizzazione Edilizia n. -OMISSIS-; Istanza di sanatoria del -OMISSIS- (ex art. 32 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in Legge 24/11/2003 n. 326); nonché la documentazione (istanze, documenti, elaborati grafici e documentazione fotografica) contenuta nel fascicolo trasmesso al SUAP di -OMISSIS- ivi comprese le eventuali integrazioni da parte di tecnici progettisti e altri soggetti dallo stesso incaricati, relativi alla pratica di nuova apertura dell’attività di affitto breve (locazione breve) denominata “-OMISSIS-” (con licenza -OMISSIS-e licenza regionale/-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso documentale relativa a pratiche edilizie, istanze di sanatoria e documentazione SUAP concernente un’attività di locazione breve
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 24 settembre 2025, chiedendo la documentazione relativa a titoli edilizi, istanze di sanatoria e alla pratica SUAP per l’apertura di un’attività di locazione breve riguardante immobili confinanti con quello da lei detenuto in comodato. Ha dedotto la necessità dell’accesso per tutelare i propri diritti e interessi, anche in relazione a controversie giudiziarie concernenti la regolarità degli interventi edilizi realizzati sugli immobili dei controinteressati. Nel corso del giudizio il Comune ha consentito l’accesso a gran parte della documentazione, residuando la richiesta relativa alla relazione di verifica e sopralluogo dell’UTC svolto nel 2025 a seguito di segnalazioni della ricorrente. Il TAR ha quindi esaminato il diritto di accesso residuo, rilevando che la ricorrente era titolare di un mero diritto personale di godimento derivante dal comodato e che, nell’istanza, non aveva specificato un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale alla conoscenza della documentazione. Ha inoltre escluso che l’interesse potesse ritenersi in re ipsa, come invece può accadere per il titolare di un diritto reale con riferimento alle tutele civilistiche in materia di distanze e prevenzione. Il TAR ha altresì ritenuto non provato il conferimento di un mandato da parte della madre proprietaria degli immobili e ha escluso la possibilità che la ricorrente agisse in giudizio per conto della madre, in assenza dei presupposti della sostituzione processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente alla documentazione resa ostensibile dal Comune nel corso del giudizio. Per la parte residua ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti dell’accesso documentale. Il diritto di accesso dei privati richiede un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e al documento richiesto. La ricorrente, quale comodataria dell’immobile confinante, non aveva dimostrato una specifica lesività della propria situazione giuridica né aveva adeguatamente illustrato il nesso di strumentalità tra i documenti residui e la tutela di tale situazione. Non poteva supplire a tale carenza il richiamo alla posizione della madre proprietaria, poiché non risultava conferito alcun mandato espresso e la ricorrente non poteva esercitare, in via generale, diritti altrui in giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il diritto di accesso del privato presuppone un interesse diretto, concreto, attuale e strumentale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e al documento richiesto.
art. 25 l. 241/1990
Costituisce il parametro per verificare giudizialmente la sussistenza del diritto dell’istante a ottenere i documenti richiesti.
art. 1705 c.c.
Il TAR esclude che possa configurarsi un mandato, anche senza rappresentanza, in assenza di sottoscrizione dell’istanza da parte della supposta mandante.
art. 81 c.p.c.
La sostituzione processuale è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge; non consente alla ricorrente di agire per la madre in assenza di uno specifico titolo.
art. 873 c.c.
È richiamato quale riferimento alle tutele civilistiche che possono rendere in re ipsa l’interesse all’accesso del titolare di un diritto reale confinante.
artt. 1171-1172 c.c.
Sono richiamati in relazione alle azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, quali possibili strumenti di tutela del titolare di un diritto reale.
art. 8 d.P.R. 115/2002
Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite e consolidamento delle anticipazioni sostenute dalle parti costituite.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso il giudice deve accertare in concreto la sussistenza del diritto dell’istante all’ostensione dei documenti, verificando i presupposti previsti dall’art. 22, comma 1, lett. b), della l. 241/1990.
- L’interesse all’accesso documentale del privato deve essere diretto, concreto, attuale e strumentale: non è sufficiente una posizione generica o un interesse meramente esplorativo, né il solo richiamo alla pendenza di controversie non accompagnato dalla specificazione del nesso tra documenti richiesti e tutela della situazione giuridica dell’istante.
- La titolarità di un mero diritto personale di godimento su un immobile confinante non rende automaticamente in re ipsa l’interesse all’accesso alla documentazione edilizia relativa all’immobile vicino; occorre dimostrare la concreta potenziale lesività degli interventi rispetto alla situazione giuridica vantata.
- Il titolare di una posizione personale non può fondare la propria legittimazione all’accesso sulla situazione giuridica del proprietario dell’immobile, in assenza di un mandato provato o di una diversa forma di rappresentanza validamente conferita.
- La sostituzione processuale è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge; pertanto, la parte non può agire in giudizio per la tutela dei diritti di un altro soggetto senza uno specifico titolo legittimante.
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