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Regolamento

R.R. Lombardia 11/2019

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

Normativa regionaleR.R. Lombardia 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Lombardia, condizioni, misura, durata e gestione del contributo regionale di solidarietà per nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici in indigenza o in comprovate difficoltà economiche. Prevede limiti annui, requisiti ISEE e patrimoniali, procedure di avviso e graduatoria, controlli regionali e una disciplina transitoria per il 2023 sui rincari energetici.

Contributo regionale di solidarietà per assegnatari di servizi abitativi pubblici in Lombardia

Contributo regionale di solidarietà per i servizi abitativi pubblici

Il regolamento regionale disciplina, in attuazione della l.r. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà destinato agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in Lombardia. La misura è finalizzata a rendere sostenibile la locazione sociale per nuclei in condizione di indigenza o in comprovate difficoltà economiche, nei limiti delle risorse regionali disponibili e con il concorso di comuni e ALER.

Ambito di applicazione e definizioni

Il testo distingue due categorie di beneficiari: i nuclei familiari in condizioni di indigenza, cioè nuclei che hanno ottenuto l’assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi del regolamento regionale 4/2017, e i nuclei familiari assegnatari in comprovate difficoltà economiche. Ai fini del regolamento rilevano anche:

  • i servizi a rimborso, pagati dall’ente proprietario al fornitore e poi rimborsati dall’assegnatario;
  • le spese standard dei servizi a rimborso, fissate in 1.600 euro annui;
  • il canone di locazione applicato, determinato secondo la disciplina vigente richiamata dal regolamento;
  • i costi di locazione sociale, dati dalla somma annua del canone e delle spese a rimborso.

Beneficiari in condizioni di indigenza: finalità, durata e importo

Per i nuclei in condizioni di indigenza il contributo è una misura temporanea che copre canone di locazione e servizi a rimborso. Decorrenza e durata sono predeterminate:

  • decorre dalla data di stipula del contratto di locazione;
  • ha un valore economico annuo non superiore a 1.850 euro;
  • è riconosciuto per 36 mesi. Se, alla fine del triennio, la condizione di indigenza persiste, i comuni e le ALER devono farsi carico dei costi della locazione sociale.

Sospensione e decadenza per i nuclei in indigenza

Il beneficio può essere sospeso quando l’ente proprietario o gestore contesta il verificarsi di determinate condizioni o violazioni previste dalla disciplina regionale sui servizi abitativi. La sospensione dura fino alla definizione del procedimento. La decadenza è dichiarata in caso di accertamento delle violazioni contestate; se invece queste risultano insussistenti, la sospensione è revocata. È prevista inoltre la decadenza se il nucleo non aderisce o non partecipa ai programmi definiti con i servizi sociali comunali, oppure se vengono meno le condizioni di fragilità sociale.

Beneficiari in comprovate difficoltà economiche: finalità, requisiti e importo

Per gli assegnatari in comprovate difficoltà economiche il contributo ha carattere annuale e copre i servizi a rimborso dell’anno di riferimento, oltre all’eventuale debito pregresso della locazione sociale. Il valore annuo non può superare 2.700 euro. L’accesso avviene tramite domanda presentata sulla base dell’avviso pubblico emanato annualmente dall’ente proprietario; ove possibile, la domanda è presentata contestualmente all’anagrafe dell’utenza.

I requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione dell’avviso e sono:

  • appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza;
  • assegnazione da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico;
  • ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
  • assenza di provvedimenti di decadenza per specifiche violazioni della disciplina sui servizi abitativi;
  • possesso della soglia patrimoniale prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici.

I nuclei inizialmente rientrati nella categoria dell’indigenza possono accedere al contributo previsto per le comprovate difficoltà economiche se, al termine dei 36 mesi del primo contributo, possiedono i requisiti richiesti.

Procedura di assegnazione e gestione

L’ente proprietario nomina un responsabile del procedimento. Nei comuni con più di 5.000 abitanti e nelle ALER deve essere istituito, senza oneri per l’ente, un nucleo di valutazione tecnico composto da personale esperto in politiche abitative e sociali; i servizi sociali comunali possono partecipare su richiesta dell’ente proprietario. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti l’istituzione del nucleo è facoltativa.

Per i nuclei in comprovate difficoltà economiche, l’ente proprietario pubblica annualmente un avviso sul proprio sito istituzionale, nel quale indica:

  • condizioni, modalità e termini per la presentazione delle domande;
  • requisiti di accesso;
  • criteri di valutazione;
  • nominativo del responsabile del procedimento. L’avviso può prevedere, tra i criteri di valutazione, il pagamento del canone di locazione o l’adesione a piani di rientro dal debito; in tal caso gli enti proprietari devono agevolare, con adeguate modalità organizzative, la separazione del pagamento del canone da quello dei servizi a rimborso.

Il nucleo di valutazione:

  • determina l’importo annuale per i nuclei in indigenza, nei limiti del tetto massimo e tenendo conto di eventuali bonus sociali per le utenze condominiali;
  • verifica i requisiti dei nuclei in comprovate difficoltà economiche e valuta le domande secondo i criteri dell’avviso;
  • determina l’importo annuale per questi ultimi, entro il limite massimo previsto, considerando i servizi a rimborso, l’eventuale debito pregresso e, se previsto dall’avviso, il pagamento anche parziale del canone e l’adesione a piani di rientro;
  • predispone gli elenchi dei nuclei beneficiari e dei potenziali beneficiari;
  • trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica.

Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica:

  • assegna annualmente il contributo ai nuclei in indigenza;
  • approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l’ordine crescente di ISEE e assegna il contributo fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Controlli e revoca delle risorse

La Regione effettua controlli, anche a campione, presso enti proprietari ed enti gestori per verificare la corretta applicazione della disciplina. Se i controlli evidenziano il mancato rispetto dei requisiti, delle modalità di assegnazione o della gestione del contributo, l’assegnazione delle risorse agli enti proprietari può essere revocata in tutto o in parte.

Aggiornamento dei valori economici

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere aggiornati, anche in relazione alle risorse disponibili nel bilancio regionale:

  • l’importo annuo delle spese standard dei servizi a rimborso;
  • i limiti massimi annui del contributo regionale di solidarietà per entrambe le categorie di beneficiari;
  • la soglia ISEE di accesso prevista per gli assegnatari in comprovate difficoltà economiche.

Disposizione transitoria per l’anno 2023 e rincari energetici

Per il solo anno 2023, in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli enti proprietari potevano adottare una disciplina semplificata e anticipata, limitatamente ai costi della stagione termica 2022-2023. In particolare potevano:

  • assegnare in via anticipata e provvisoria, salvo conguaglio, un contributo ai nuclei in possesso dei requisiti noti al 31 dicembre 2022, per attenuare gli aumenti delle spese di riscaldamento;
  • acquisire successivamente la domanda in sede di anagrafe dell’utenza 2023;
  • adottare misure di compartecipazione al pagamento delle spese di riscaldamento eventualmente non coperte dal contributo, anche in deroga ai requisiti ISEE e patrimoniali, con attenzione ai nuclei più fragili. La Giunta regionale può prorogare questa modalità semplificata se persistono livelli dei prezzi energetici suscettibili di effetti negativi sulle famiglie assegnatarie.

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