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Legge

L.R. Lombardia 22/2019

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

Normativa regionaleL.R. Lombardia 22/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose leggi regionali lombarde in materia istituzionale, turismo, ricerca, fauna e caccia, agricoltura, parchi, viabilità, sanità e sicurezza stradale. Introduce nuovi organismi e riconoscimenti, rivede requisiti, controlli, sanzioni e termini, con alcune norme transitorie e di prima applicazione. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURL.

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019 della Lombardia

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

La legge regionale Lombardia 10 dicembre 2019, n. 22 interviene in modo diffuso su più testi normativi regionali, aggiornandone discipline ordinamentali e settoriali. Le modifiche riguardano istituzioni, turismo, ricerca, ambiente e caccia, agricoltura, aree protette, sanità e iniziative regionali di carattere commemorativo e promozionale.

Ambito istituzionale e dialogo interreligioso

Viene istituita presso la Giunta regionale, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso. La Consulta è organo di consultazione, confronto anche con gli enti locali e studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra religioni.

La Consulta opera, su richiesta della Giunta, per interventi di integrazione nei seguenti ambiti:

  • servizi sociali e sociosanitari;
  • istruzione e formazione professionale;
  • pari opportunità e politiche per la famiglia;
  • politiche attive del lavoro.

È coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle comunità religiose indicate dalla legge, con presenza diffusa sul territorio: cattolica, ortodosse, protestanti, copte, islamiche, ebraiche, buddiste, evangeliche, induiste e sikh. Ogni comunità designa i propri rappresentanti secondo la propria autonomia.

Partecipano alle sedute, per il confronto con gli enti locali, un rappresentante di ANCI Lombardia e uno dell’UPL, pur senza far parte della Consulta. Ai lavori partecipano anche i dirigenti regionali interessati e, su invito del coordinatore, altri soggetti.

La composizione si rinnova ogni cinque anni. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, la Giunta costituisce la Consulta, previa verifica dell’assenza di condanne penali, misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, e ne definisce il funzionamento sentiti i rappresentanti delle comunità religiose.

Turismo: agenzie di viaggio, associazioni e sanzioni

La disciplina turistica regionale viene allineata alla normativa statale sul turismo.

Le agenzie di viaggio e turismo sono definite come imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo il d.lgs. 79/2011.

Prima della presentazione della SCIA, le agenzie devono stipulare polizze o garanzie bancarie o consortili a tutela:

  • dell’esatto adempimento degli obblighi verso i clienti;
  • del prezzo versato dal viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell’organizzatore o venditore.

Ogni anno, entro il 31 dicembre, le agenzie trasmettono al comune competente la documentazione sulla copertura delle garanzie per l’anno successivo, con possibilità di modalità diverse definite da decreto dirigenziale.

Sono poi disciplinate le associazioni senza fine di lucro che operano nel turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali. Se agiscono occasionalmente, nel limite di due volte l’anno e per un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico, non sono soggette alla disciplina del titolo turistico regionale, ma devono:

  • informare adeguatamente i viaggiatori che i pacchetti o servizi non sono soggetti alla disciplina del d.lgs. 79/2011;
  • stipulare un’assicurazione per i rischi derivanti agli associati;
  • comunicare preventivamente l’attività al comune sede dell’associazione;
  • esibire la polizza ai controlli.

Il comune può ingiungere la cessazione di ulteriori attività se manca l’assicurazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie. È inoltre vietata qualsiasi promozione commerciale verso soggetti diversi dagli associati.

Le scuole devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo per l’organizzazione di pacchetti e servizi turistici collegati, salvo le eccezioni previste dalla normativa statale.

Sono previste sanzioni specifiche per le associazioni che violano limiti e obblighi o il divieto di promozione commerciale. Le associazioni già iscritte all’albo alla data di entrata in vigore della legge possono continuare l’attività senza presentare SCIA.

Ricerca e innovazione

La legge regionale sulla ricerca e innovazione viene ampliata.

Tra gli obiettivi regionali viene espressamente previsto:

  • l’istituzione della Giornata della ricerca, con possibilità di assegnare premi a ricercatori, studenti e imprenditori distintisi in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
  • il sostegno a progetti che applicano tecnologie e processi innovativi alla conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico;
  • la promozione di un riconoscimento per premiare le eccellenze imprenditoriali lombarde che adottano modelli innovativi.

La Giornata della ricerca si svolge ogni anno l’8 novembre, in ricordo di Umberto Veronesi. La Giunta definisce aspetti organizzativi, modalità di attribuzione dei premi e del riconoscimento, nonché consistenza dei premi e area strategica annuale di riferimento.

Fauna selvatica, caccia e attività venatoria

La normativa venatoria viene modificata in più punti.

Tra gli aspetti principali:

  • i contributi annuali per gli impianti possono essere riconosciuti anche a conduttori dei fondi o gestori degli impianti di cattura, se con consenso scritto dei proprietari e conduttori;
  • la validazione dei censimenti spetta alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o a tecnici faunistici incaricati dagli ATC o CAC;
  • i dati sugli inanellamenti devono essere trasmessi annualmente a Regione Lombardia;
  • il cacciatore deve annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia se mancante;
  • in caso di subentro dell’erede al titolare dell’autorizzazione, la disciplina si applica anche al subentro e consente il passaggio a persona diversa dall’erede entro due anni dalla morte, se l’erede rinuncia;
  • nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l’istituzione di nuovi appostamenti fissi solo a determinate condizioni ambientali e con parere favorevole del comprensorio alpino;
  • il dirigente competente può stabilire casi di proroga dei termini per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore;
  • sono previste deroghe al divieto di rinnovo dello stesso membro nei comitati di gestione per ATC o CAC con meno di mille soci;
  • i comitati di gestione possono richiedere ai soci cacciatori la partecipazione alle attività gestionali;
  • il dirigente competente può prorogare i termini in presenza di motivata necessità del commissario o presidente dell’ATC/CAC;
  • l’autorizzazione dei cacciatori ammessi deve essere disposta dall’ATC entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di graduatorie ordinate secondo l’arrivo delle domande;
  • il termine “richiesta” è sostituito da “comunicazione” in una delle procedure;
  • in alcune attività di controllo e abilitazione le autorizzazioni vengono riferite alla Regione o alla Provincia di Sondrio;
  • il controllo dei cacciatori deve essere annotato sul tesserino venatorio regionale;
  • è estesa l’applicazione di alcune regole anche a chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.

Sono inoltre previste nuove sanzioni per le associazioni che operano fuori dai limiti dell’articolo 67 o violano il divieto di promozione commerciale al di fuori degli associati.

Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

La legge interviene anche sul testo unico agricolo regionale.

Per gli alpeggi e le malghe, Regione Lombardia individua requisiti minimi per costituire consorzi d’alpeggio tra proprietari privati, sentite le comunità montane interessate; tali soggetti possono essere beneficiari di finanziamenti regionali se in possesso dei requisiti del bando. La Regione promuove inoltre studi e ricerche per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici delle Alpi e delle malghe.

In materia forestale, la trasformazione del bosco conseguente a operazioni di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall’obbligo di compensazione.

La disciplina delle strutture di vendita agrarie viene aggiornata: se l’attività supera i limiti di fatturato o di superficie, o tratta categorie merceologiche ulteriori rispetto a quelle consentite, si applica la disciplina del commercio di cui al d.lgs. 114/1998. Sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro, applicate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio nel rispettivo territorio.

Vengono inoltre ampliate le possibilità temporanee di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole, nel rispetto dei vincoli normativi:

  • somministrazione fuori dalle strutture aziendali fino a 20 giornate all’anno;
  • superamento della soglia di 160 pasti giornalieri all’interno delle strutture per altre 20 giornate annue;
  • il totale delle giornate delle due ipotesi non può comunque superare 20.

Sono anche prorogati termini procedimentali in materia di bonifica, con possibilità di proroga fino a 48 mesi dell’incarico o della sostituzione del commissario, in ragione della complessità degli adempimenti; la regola si applica anche ai consorzi di bonifica eventualmente commissariati alla data di entrata in vigore della legge.

Agricoltura sociale

La disciplina regionale delle fattorie sociali viene dettagliata e rafforzata.

Le fattorie sociali si distinguono in:

  • inclusive, se svolgono le attività indicate alle lettere a) e d) della legge;
  • erogative, se svolgono le attività indicate alle lettere b) e c).

Il registro delle fattorie sociali deve essere costantemente aggiornato e pubblicato sul portale regionale. Per iscriversi al registro, gli imprenditori agricoli devono frequentare un corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione, con rilascio di attestato. Per le fattorie sociali erogative sono richiesti anche:

  • il certificato di connessione dell’attività agricola con quella sociale;
  • l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici.

Per agri-nidi e agri-asili non è richiesta la frequenza del corso, restando applicabili le specifiche normative di settore. Le fattorie sociali devono inoltre dotarsi di un contrassegno identificativo per fini promozionali, secondo le caratteristiche definite dalla Giunta.

La Regione, tenendo conto dei requisiti minimi e delle modalità fissati dalla normativa ministeriale richiamata, disciplina con regolamento lo svolgimento delle attività, gli obblighi, la tenuta del registro, i corsi di formazione e l’uso del contrassegno.

Sono previsti controlli da parte della Regione e della Provincia di Sondrio per il rispettivo territorio, con comunicazione degli esiti al comune competente. Le sanzioni sono applicate dai comuni:

  • da 500 a 3.000 euro per esercizio dell’attività in mancanza dei requisiti;
  • da 100 a 1.000 euro per violazione degli obblighi regolamentari;
  • la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dal registro.

Ambito territoriale, parchi e aree protette

La disciplina dei parchi viene aggiornata estendendo a tre anni il termine entro cui l’ente gestore del parco deve adottare la variante al piano territoriale di coordinamento. Ai soli fini di questa disciplina, anche il termine di due anni previsto per la modifica dei confini del parco deve intendersi di tre anni.

Per le riserve naturali, la Giunta regionale può designare con propria deliberazione il direttore dell’ente gestore, dandone comunicazione al presidente del consiglio di gestione. Il presidente provvede alla nomina sentito il consiglio di gestione.

Con il conferimento dell’incarico al nuovo direttore:

  • si intende risolto il rapporto con il direttore uscente, che resta in carica fino al conferimento al nuovo;
  • l’assetto viene automaticamente adeguato allo statuto della riserva.

Viabilità e opere pubbliche

Tra le spese finanziabili con i provvedimenti regionali in materia di viabilità e opere pubbliche sono inclusi anche i monitoraggi geologici e geotecnici utili per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Sanità: AREU

La legge ridefinisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), attribuendole personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

L’AREU:

  • attua programmazione e controllo per l’emergenza urgenza extraospedaliera, le attività trasfusionali, i trasporti sanitari e sanitari semplici e il servizio NUE 112;
  • coordina reti e flussi interregionali e intraregionali;
  • cura il coordinamento logistico di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
  • coordina le centrali operative integrate per la continuità assistenziale;
  • opera con la protezione civile per le grandi emergenze;
  • promuove attività scientifiche e di ricerca;
  • svolge ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta.

Tra i compiti delegati rientrano anche il supporto tecnico-specialistico alla Giunta, il ruolo di referente tecnico regionale verso altre Regioni e amministrazioni, il convenzionamento con organizzazioni di volontariato per il soccorso extraospedaliero e il coinvolgimento del terzo settore. È previsto un raccordo con le ATS per l’attuazione dei principi e dei LEA di competenza.

La durata dell’incarico dei componenti dell’organo di vertice viene fissata in un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. La legge sostituisce inoltre in tutto il testo la denominazione “Azienda” con “Agenzia”.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire la transizione, i nuovi assetti organizzativi, il rinnovo degli organi e il subentro nei rapporti giuridici, garantendo la continuità delle funzioni e delle prestazioni.

Giornata regionale della sicurezza stradale

A partire dal 2020, nel mese di novembre, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, già istituita in via permanente, con iniziative, convegni e manifestazioni dedicate alla memoria delle vittime della strada e alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Nello stesso mese è istituito anche un riconoscimento regionale da assegnare ad agenti e militari delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale e agli operatori delle pubbliche assistenze della Lombardia, per interventi particolarmente coraggiosi nella circolazione stradale e per le iniziative più efficaci contro gli incidenti stradali. La Giunta definisce criteri e aspetti organizzativi.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Alcune disposizioni contengono applicazioni specifiche dal 2020 o termini di adeguamento e transizione espressamente previsti, come per la Consulta interreligiosa, l’AREU, la Giornata regionale della sicurezza stradale e le norme di prima applicazione in materia di turismo e bonifica.

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