L.R. Lombardia 16/2019
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Lombardia la Leva civica lombarda volontaria, definendone finalità, settori di intervento, requisiti degli enti e dei volontari, selezione, trattamento economico, tutele e sanzioni. Prevede contributi regionali per alcuni progetti e norme transitorie fino all’adozione delle linee guida. Abroga le l.r. 2/2006 e 33/2014, salvo il regime transitorio.
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria e abrogazione delle precedenti discipline regionali
Leva civica lombarda volontaria: istituzione e quadro generale
La legge istituisce in Lombardia un servizio civile regionale denominato Leva civica lombarda volontaria, distinto dal servizio civile universale statale. L’istituto è finalizzato a promuovere solidarietà sociale, crescita umana e professionale dei giovani, partecipazione alle comunità locali e collaborazione tra soggetti pubblici e privati per servizi rivolti alla collettività.
Ambito di applicazione e settori di intervento
La Leva civica si realizza, nell’ambito delle competenze regionali, nei seguenti settori:
- servizi sociali e sociosanitari;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale;
- promozione e organizzazione di attività sportive;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità. La Regione può inoltre individuare ulteriori aree di intervento per emergenze o per esigenze connesse a specifiche politiche regionali.
Definizioni rilevanti
La legge definisce, tra l’altro:
- settore: l’ambito di intervento della leva civica;
- progetto: il documento che indica modalità, tempi e risorse delle attività;
- sede di attuazione: la struttura organizzativa in cui si svolgono le attività previste dal progetto;
- ente di leva civica: soggetto pubblico o privato iscritto all’albo regionale;
- volontario: il soggetto impegnato nella realizzazione della leva civica.
Funzioni della Regione e degli enti
La Giunta regionale:
- definisce il logo della Leva civica;
- predispone linee guida su iscrizione all’albo, sostegno ai progetti, schema di progetto, criteri di presentazione, valutazione e selezione, rapporto tra volontario ed ente, monitoraggio e controlli, misure conseguenti alle irregolarità, nonché modalità di iscrizione all’albo per gli enti già iscritti al precedente albo regionale;
- adotta i provvedimenti conseguenti all’applicazione delle norme richiamate dal d.lgs. 40/2017.
Gli enti di leva civica presentano i progetti, ne curano l’attuazione, selezionano e gestiscono i volontari, curano la formazione, la comunicazione e le attività per il riconoscimento delle competenze acquisite.
Albo degli enti e requisiti di iscrizione
È istituito presso la struttura regionale competente l’albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria. Possono iscriversi soggetti pubblici o privati che siano:
- senza scopo di lucro;
- dotati di capacità organizzativa e possibilità di impiego adeguate;
- coerenti con le finalità della legge;
- attivi in modo continuativo da almeno tre anni;
- con sede legale in Lombardia. L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per presentare progetti di leva civica.
Progetti, durata e impiego dei volontari
I progetti sono presentati dagli enti iscritti all’albo e hanno durata non superiore a 12 mesi, per un massimo di 1.145 ore annue. Devono indicare la data di inizio, l’orario settimanale dei volontari e non possono prevedere un impiego superiore a 25 ore settimanali.
I volontari non possono essere utilizzati in sostituzione di personale subordinato dell’ente e il loro numero non può superare il 20% del personale dell’ente stesso. Gli enti devono garantire copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, oltre al pagamento del compenso con cadenza non superiore al bimestre e agli adempimenti fiscali dovuti.
Requisiti dei partecipanti e selezione
Possono partecipare alle selezioni i cittadini italiani, gli მოქალაქi degli Stati membri dell’Unione europea e gli stranieri extra UE con regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia, di età compresa tra 18 e 28 anni. Chi abbia già svolto la leva civica ai sensi della l.r. 33/2014 non può partecipare ad ulteriori selezioni.
L’accesso avviene tramite selezione pubblica degli enti iscritti all’albo, nel rispetto di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. Le commissioni devono dichiarare l’assenza di rapporti di parentela o cause di incompatibilità con i candidati e redigere verbale con i punteggi attribuiti.
Rapporto di leva civica e trattamento economico
La sottoscrizione del contratto tra volontario ed ente titolare del progetto non comporta sospensione o cancellazione da liste di collocamento o mobilità e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, né tirocinio, né strumento di orientamento scolastico o professionale. Il contratto indica data di inizio, trattamento giuridico ed economico, norme di comportamento e sanzioni. I volontari devono svolgere le attività previste dal progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo incompatibili con la leva civica.
Il compenso è pari a euro 500 mensili per un impegno di 25 ore settimanali; per impegni inferiori la Regione determina un importo proporzionalmente ridotto. Il compenso è aggiornato ogni due anni in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Si applicano anche le norme in materia di maternità e paternità; durante la sospensione del servizio il compenso è ridotto di un terzo.
Valorizzazione delle competenze e riconoscimenti
La Regione riconosce la Leva civica come percorso di acquisizione di competenze professionali e promuove il riconoscimento universitario di crediti formativi per le attività svolte. Può inoltre favorire la formazione erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale. Al termine del progetto:
- l’ente rilascia un’attestazione dell’attività svolta e provvede alla registrazione sul libretto formativo;
- il soggetto responsabile della formazione rilascia un attestato delle competenze acquisite, in coerenza con il quadro regionale degli standard professionali. Il periodo effettivamente prestato può essere valutato nei concorsi pubblici regionali, anche mediante crediti e punteggi, secondo le linee guida regionali.
Sanzioni e controlli
Gli enti e i soggetti coinvolti devono cooperare per la corretta gestione e realizzazione dei progetti. In caso di violazione delle regole, in particolare per irregolarità nella selezione o mancata realizzazione totale o parziale dei progetti, possono essere applicate, in via graduale:
- diffida;
- revoca dell’approvazione del progetto;
- sospensione temporanea dalla facoltà di presentare nuovi progetti;
- cancellazione dall’albo. La cancellazione dall’albo opera per violazioni di particolare gravità e impedisce una nuova iscrizione per cinque anni.
Contributi regionali e sostegno a soggetti fragili
Gli oneri dei progetti sono, in via ordinaria, a carico dei soggetti promotori. La Regione può erogare contributi tramite bandi, indicando settori d’intervento, tipologia dei destinatari e tipologia delle sedi di servizio. È previsto un favor per l’inserimento di giovani disabili e cittadini con particolari fragilità, anche attraverso contributi per il sostegno individualizzato.
Norme transitorie
Fino alla pubblicazione sul BURL dei provvedimenti regionali relativi al logo e alle linee guida, la leva civica continua ad applicarsi secondo le modalità della l.r. 33/2014. I progetti già approvati alla data di entrata in vigore della legge proseguono fino al completamento secondo la normativa vigente al momento dell’approvazione.
Clausola valutativa
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e la diffusione della Leva civica mediante una relazione biennale della Giunta, che deve documentare: costituzione e variazioni dell’albo, progetti presentati per territorio e settore, soggetti coinvolti, beneficiari e criticità, nonché i progetti finanziati con contributi regionali, con indicazione di risorse, destinatari, presenza di giovani disabili e persone in fragilità. I soggetti attuatori devono fornire annualmente le informazioni necessarie al monitoraggio.
Aspetti finanziari e abrogazioni
Per il 2020 e il 2021 sono autorizzate spese di 600.000 euro e 800.000 euro rispettivamente per contributi e sostegni previsti dalla legge, con copertura a valere sul bilancio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alle leggi di bilancio annuali; concorrono anche risorse vincolate statali e di altri soggetti pubblici o privati. Sono abrogate la l.r. 2/2006 e la l.r. 33/2014, salvo il regime transitorio previsto per l’avvio della nuova disciplina.
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