L.R. Lombardia 17/2019
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Lombardia promuove informazione, formazione, screening precoce, contributi alle famiglie e interventi sanitari e scolastici per i soggetti con DSA. Istituisce un Comitato tecnico regionale, prevede un Protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e disciplina monitoraggio e copertura finanziaria. Abroga la l.r. 4/2010, salvo effetti e procedimenti già avviati.
Disposizioni regionali lombarde a favore dei soggetti con DSA e per la diagnosi precoce
Disposizioni regionali lombarde in materia di DSA
La legge della Regione Lombardia promuove misure a favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento, con particolare attenzione alla diagnosi precoce, al supporto didattico, alla riabilitazione e all’inclusione nei contesti scolastici, formativi, lavorativi e sociali. La disciplina si applica sul territorio regionale e si coordina con la legge statale n. 170/2010.
Finalità e destinatari
La Regione interviene in favore dei soggetti con diagnosi di DSA, tra cui dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, perseguendo finalità di prevenzione, individuazione precoce e supporto lungo tutto il percorso di crescita e di integrazione della persona.
In particolare, la legge mira a:
- promuovere la diagnosi precoce attraverso la collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pediatri di libera scelta, scuole, università, sistema di istruzione e formazione professionale regionale, famiglie e associazionismo;
- sostenere screening e individuazione dei segnali predittivi nei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo anno della scuola primaria;
- favorire percorsi riabilitativi e di potenziamento dell’apprendimento;
- promuovere la diagnosi anche per soggetti che hanno superato l’età evolutiva;
- garantire condizioni adeguate di realizzazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo e negli altri contesti di vita.
Informazione e sensibilizzazione
La Regione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a famiglie, istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, università, sistema regionale di istruzione e formazione professionale, pediatri di libera scelta, operatori sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati, nonché consultori pubblici e privati accreditati.
Le iniziative possono essere realizzate con il coinvolgimento dell’associazionismo. La Giunta regionale individua nel mese di ottobre la giornata dedicata ai DSA. Gli enti locali partecipano all’attuazione degli interventi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Formazione del personale docente
La Regione, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e anche con le istituzioni universitarie, attiva iniziative di formazione per il personale docente, finalizzate a fornire strumenti per:
- l’individuazione precoce dei DSA;
- l’adozione di percorsi didattici specifici;
- l’adozione di percorsi di potenziamento;
- il monitoraggio dei DSA.
Contributi e sostegni economici
La Regione prevede contributi alle famiglie per l’acquisto di strumenti tecnologici utili a facilitare i percorsi didattici e lo studio a domicilio dei soggetti con diagnosi di DSA.
Sono inoltre previsti contributi per:
- le attività di individuazione dei segnali predittivi di DSA, ai fini della diagnosi precoce;
- le attività di potenziamento e formazione.
La Giunta regionale definisce modalità e, sentita la commissione consiliare competente, criteri di erogazione dei contributi.
Interventi in ambito sanitario
La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative mediante:
- corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori sanitari addetti alla diagnosi e alla riabilitazione, anche con le università;
- previsione, in ogni Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia-Adolescenza, di operatori specializzati nei DSA;
- iniziative per favorire l’individuazione precoce dei segnali predittivi e il monitoraggio;
- attività di screening in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle scuole e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazione delle attività di screening secondo il Protocollo d’intesa previsto dalla legge.
Pari opportunità nei concorsi regionali
Nelle procedure concorsuali regionali è garantita la parità di opportunità ai soggetti con diagnosi di DSA certificata secondo le procedure vigenti.
Comitato tecnico regionale DSA
Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato tecnico regionale DSA, con funzioni di coordinamento delle azioni dirette al perseguimento delle finalità della legge.
Ne fanno parte rappresentanti di:
- assessorati competenti in materia di welfare, istruzione, politiche sociali e famiglia;
- Ufficio scolastico regionale;
- Uffici scolastici territoriali;
- professioni sanitarie e specialistiche interessate: neuropsichiatri infantili, neurologo, psicologo e logopedista;
- pediatri di libera scelta;
- atenei lombardi con facoltà di medicina e chirurgia, psicologia, scienze dell’educazione e della formazione;
- comuni, tramite ANCI Lombardia;
- associazioni DSA maggiormente rappresentative a livello regionale.
Alla partecipazione ai lavori possono essere ammessi altri soggetti in relazione agli argomenti trattati. Il Comitato è costituito dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sulla base delle designazioni ricevute, e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente. La composizione si rinnova a ogni legislatura.
Protocollo d’intesa per la diagnosi precoce
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione promuove, sentito il Comitato tecnico regionale DSA, un Protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. Il Protocollo ha tra i suoi oggetti la realizzazione di attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia al primo anno della scuola primaria, oltre a interventi di potenziamento e formazione.
Monitoraggio e valutazione
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei soggetti con DSA. A tal fine, dopo un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, la Giunta presenta una relazione sugli interventi realizzati, sui soggetti coinvolti, sui beneficiari raggiunti, sulle criticità emerse e sui risultati rispetto alle finalità della legge.
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione devono fornire a Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio. La relazione è esaminata secondo il regolamento consiliare e resa pubblica.
Regime transitorio e abrogazione della previgente disciplina
Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della previgente l.r. 2 febbraio 2010, n. 4, nonché i relativi atti attuativi. I procedimenti amministrativi pendenti continuano a essere regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della nuova legge fino alla loro conclusione.
Contestualmente, dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 2 febbraio 2010, n. 4, con rinvio al testo coordinato per le modifiche risultanti.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri e individua le coperture sul bilancio regionale 2019-2021, con particolare riferimento a:
- iniziative di informazione e sensibilizzazione, per 200.000 euro annui nel biennio 2020-2021;
- interventi sanitari di cui all’articolo 5, per 5.000.000 euro nel 2019, con successiva ridefinizione tramite provvedimento di Giunta sulle regole di sistema, in funzione della sostenibilità della spesa;
- formazione del personale docente, contributi per individuazione precoce, potenziamento e formazione, per 50.000 euro annui nel biennio 2020-2021;
- contributi alle famiglie per strumenti tecnologici, per 50.000 euro annui nel biennio 2020-2021, nell’ambito delle risorse già destinate al sostegno delle famiglie per strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, minori e giovani con DSA.
Per gli esercizi successivi al 2021 la spesa è autorizzata con la legge di bilancio annuale. Concorrono inoltre risorse dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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