Sentenza del 05/04/2016 n. 1903 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Risposta interpello disapplicativo società di comodo - Autonoma impugnabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di impugnare autonomamente la risposta resa dall’Amministrazione finanziaria a un interpello disapplicativo, volto a ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative o di comodo. La doglianza riguardava l’eventuale riconducibilità di tale risposta tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La risposta all’interpello disapplicativo è stata ritenuta non autonomamente impugnabile. Essa ha natura consultiva e non determina, da sola, una definitiva pretesa tributaria. Il contribuente potrà contestare gli effetti fiscali della risposta eventualmente negativa mediante l’impugnazione dell’atto impositivo successivo, qualora l’Amministrazione emetta un avviso di accertamento o altro atto lesivo. Se la risposta non viene impugnata autonomamente, la pretesa fiscale non si consolida né diviene definitiva per tale ragione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La risposta all’interpello disapplicativo non vi rientra, poiché non costituisce una pretesa tributaria definitiva né un atto immediatamente lesivo.
Disciplina delle società non operative o di comodo
L’interpello disapplicativo consente al contribuente di chiedere la non applicazione della disciplina sulle società di comodo in presenza di situazioni oggettive che ne giustifichino la disapplicazione. La risposta negativa non produce autonomamente l’imposizione, che deve eventualmente essere formalizzata in un successivo atto tributario.
Massime di principio
- Una risposta amministrativa di natura consultiva, che non determina direttamente un’obbligazione tributaria o una pretesa definitiva, non è normalmente autonomamente impugnabile nel processo tributario.
- L’eventuale diniego o risposta negativa a un interpello può essere contestato insieme al successivo atto impositivo che ne recepisca gli effetti, come un avviso di accertamento.
- L’assenza di impugnazione immediata della risposta all’interpello non comporta, di per sé, acquiescenza o definitività della pretesa fiscale.
- Per stabilire se un atto sia impugnabile occorre verificare non solo il suo contenuto formale, ma soprattutto se produca una lesione concreta, attuale e definitiva della posizione del contribuente.
- La possibilità di contestare la risposta resta normalmente collegata all’impugnazione dell’atto successivo con cui l’Amministrazione rende effettiva la pretesa tributaria.
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