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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17236/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna relative a reati contro il patrimonio, reati connessi ad armi e reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi tra il 2009 e il 2014. La difesa sosteneva che le condotte omogenee e la presenza del ricorrente sul territorio italiano unicamente per commettere reati dimostrassero un unico disegno criminoso e la preordinazione delle azioni. Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze indicate come b) e c), escludendola invece per gli altri episodi (in particolare per la sentenza a) del 2009 e per la sentenza d) del 17 dicembre 2013) sulla base del consistente intervallo temporale (circa quattro anni), della mancanza di elementi che dimostrassero che al momento del primo fatto fossero già programmate le successive condotte e della valutazione che l'identità/analogia dei reati fosse indice di abitudinarietà delinquenziale e non necessariamente di un medesimo progetto criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ha adeguatamente valutato la distanza temporale, l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la programmazione delle successive condotte già al momento del primo illecito e la differenza tra una scelta di vita delinquenziale (abitudinarietà) e un programma criminoso unitario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, codice penale

    L'art. 81, comma secondo, disciplina la continuazione tra più reati ed è stato interpretato nel senso che l'identità del disegno criminoso richiede un programma di condotte previamente ideato e voluto; non è quindi sufficiente la mera omogeneità o l'abitudine a delinquere.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    art. 671 codice di procedura penale

    Norma rilevante in materia di esecuzione delle pene e rapporti tra sentenze, applicata nella fase esecutiva per valutare l'estensione del riconoscimento della continuazione tra condanne già intervenute.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite): Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Principio richiamato secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, e che i reati successivi fossero programmati nelle linee essenziali già al momento del primo fatto); la presenza di alcuni indici isolati non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022 (Qomiha)

    Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha

    Richiamata come ulteriore consolidamento del principio per cui l'identità del disegno criminoso non si identifica con la mera estrinsecazione di una vita incline al reato; serve prova di un progetto unitario.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81, comma secondo) richiede prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto: la mera omogeneità dei reati non è sufficiente.
  • Indicatori utili per sostenere la continuazione sono: omogeneità del bene giuridico leso, contiguità spazio-temporale, modalità e cause comuni delle condotte, sistematicità e abitudini programmate di vita; l'attore deve fornire elementi concreti su tali indicatori.
  • Un lungo intervallo temporale tra i fatti (es. anni) indebolisce l'argomento della unicità del disegno criminoso, salvo prova convincente di preordinazione persistente.
  • La presenza sul territorio con lo scopo di commettere reati può costituire elemento a favore della preordinazione solo se corroborata da ulteriori elementi concreti che dimostrino la pianificazione delle condotte successive.
  • In sede esecutiva la valutazione della continuazione richiede un controllo approfondito, analogo a quello in sede di cognizione, e non è ammessa la semplice valorizzazione di indici isolati.
  • Per opporre efficacemente una tesi di continuazione è necessario fornire al giudice un quadro fattuale specifico e dettagliato (tempistiche, collegamenti tra reati, prove di pianificazione), evitando argomentazioni generiche basate sulla sola abitudinarietà delinquenziale.

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