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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22574/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per: (1) errata applicazione dell'art. 168‑bis c.p. e vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, sostenendo che l'omesso risarcimento non è sempre ostativo all'ammissione (si cita l'inciso "ove possibile" del comma 2 dell'art. 168‑bis); (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato continuato di truffa, deducendo che le condotte sarebbero mero inadempimento contrattuale e che i prezzi praticati erano compatibili con i tariffari nazionali; (3) violazione di legge e carenza di motivazione per mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per la determinazione della pena e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, in massima parte, aspecifici, reiterativi o non consentiti, e ha valutato che la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica, sia in relazione al rigetto della messa alla prova (valutazione prognostica basata sugli indicatori dell'art. 133 c.p. e sulla mancanza di una concreta pianificazione del risarcimento), sia in relazione alla sussistenza del reato continuato di truffa (ricoavata da elementi fattuali e dall'effetto conseguito dalle condotte). Ha altresì ritenuto non consentita la censura sulla congruità della pena. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la liquidazione delle spese a favore delle parti civili per genericità della loro memoria.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    L'ammissione alla messa alla prova resta rimessa al giudizio prognostico del giudice di merito circa la possibilità di reinserimento; l'assenza di risarcimento non è automaticamente preclusiva, ma il rifiuto motivato sulla base di una valutazione della personalità, delle modalità della condotta e della mancanza di una concreta pianificazione del risarcimento è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri indicati dall'art. 133 (modalità della condotta, personalità del reo, ecc.) sono utilizzati come indicatori per la valutazione prognostica sulla possibilità di rieducazione e sul rischio di recidiva ai fini dell'ammissione alla messa alla prova.

  • art. 646 cod. pen.

    La richiesta di riqualificazione in appropriazione indebita è stata rigettata perché la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi fattuali (inganno, artifici, effetto fraudolento) dimostrassero la sussistenza del delitto di truffa; la mera disponibilità delle somme non implica automaticamente appropriazione indebita se emergono elementi di dolo e raggiro.

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è subordinata al limite di pena previsto dall'art. 163; il diniego consegue logicamente all'irrogazione di una pena superiore al limite previsto dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria (qui euro 3.000 alla cassa delle ammende) qualora ravvisi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova può essere respinta anche se non è stato ancora risarcito il danno: ciò non è automaticamente ostativo; il giudice valuta la concreta programmabilità del risarcimento e la prognosi di reinserimento sulla base degli elementi dell'art. 133 c.p.; una decisione motivata in tal senso è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Per ottenere l'ammissione alla messa alla prova è utile presentare una pianificazione dettagliata e concreta del risarcimento del danno e elementi che dimostrino la possibilità di rieducazione e inserimento sociale.
  • La riqualificazione del reato da truffa ad appropriazione indebita richiede di dimostrare l'assenza di artifici o raggiri e l'assenza dell'elemento fraudolento; semplici argomentazioni sulla compatibilità dei prezzi con tariffari non sono necessariamente decisive se dagli atti emerge l'inganno o l'effetto fraudolento.
  • Le valutazioni di merito su sussistenza del reato e congruità della pena, se adeguatamente motivate e razionali, non sono riesaminabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge palese.
  • La memoria generica delle parti civili non produce effetti utili per la liquidazione delle spese se non contiene eccezioni o deduzioni concrete rilevanti per la decisione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare motivi reiterativi o aspecifici: tali censure sono frequente causa di inammissibilità e possono comportare la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda processuale.

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