Regolamento (UE) 2025/1721
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1721 della Commissione, del 1 agosto 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di determinate partite avicole e di carni avicole, in seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e alle successive misure adottate da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Regno Unito vengono sia sospese sia riabilitate alcune zone, tenendo conto delle date dei focolai e delle zone di restrizione istituite dalle autorità veterinarie; per Canada e Stati Uniti vengono invece confermate/aggiornate le aperture all’importazione da specifiche zone già valutate come nuovamente sicure. La modifica opera mediante aggiornamento puntuale delle voci contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame, nonché, per l’allegato XIV, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento (UE) 2021/404. L’intervento riguarda specificamente Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con riferimento alle zone colpite o precedentemente sospese per HPAI. Il regolamento ha efficacia diretta negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sugli elenchi UE dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite avicole e prodotti avicoli, in risposta all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). La Commissione fonda l’intervento sul quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che collegano l’ammissibilità delle importazioni alla situazione sanitaria del paese, territorio o zona di origine.
Contesto e finalità
I considerando spiegano che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’inclusione nell’elenco UE dei paesi, territori o zone autorizzati. Poiché nel Regno Unito si sono verificati nuovi focolai di HPAI, e Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno nel frattempo trasmesso aggiornamenti epidemiologici e misure di contenimento, la Commissione ha riesaminato le rispettive voci negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. La finalità è proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione e, al contempo, evitare inutili perturbazioni degli scambi quando le garanzie sanitarie risultano adeguate.
Ambito materiale e soggetti interessati
Il regolamento riguarda:
- partite di pollame;
- materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame;
- carni fresche di selvaggina da penna, per quanto disciplinate dall’allegato XIV.
I destinatari pratici sono gli operatori dell’importazione, gli esportatori stabiliti nei paesi terzi interessati e le autorità veterinarie e doganali degli Stati membri che applicano gli elenchi aggiornati.
Regno Unito: nuove restrizioni e aggiornamenti di zona
In relazione a nuovi focolai di HPAI notificati dal Regno Unito, la Commissione aggiorna le voci relative alle zone GB-2.380 e GB-2.381 e inserisce le nuove zone GB-2.383, GB-2.384 e GB-2.385.
Le informazioni rilevanti riportate nel regolamento indicano:
- un focolaio nel Galles, confermato il 23 giugno 2025, con area interessata GB-2.383 vicino a Haverfordwest, Pembrokeshire;
- un focolaio nel Galles, confermato il 24 giugno 2025, con area interessata GB-2.384 vicino a Glyn Ceiriog, presso Wrexham;
- un focolaio in Somerset, Inghilterra, confermato il 28 luglio 2025, con area interessata GB-2.385 vicino a Dulverton, Tiverton e Minehead.
Per tali zone, l’allegato V e l’allegato XIV vengono aggiornati in modo da riflettere le date del focolaio e le corrispondenti misure di restrizione. I considerando precisano che le autorità britanniche hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale, oltre alle operazioni di pulizia e disinfezione.
Canada e Stati Uniti: riapertura o conferma dell’accesso da specifiche zone
Per il Canada, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate relative a un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia dell’Isola del Principe Edoardo, confermato il 15 maggio 2025. La zona CA-2.267 viene aggiornata in entrambi gli allegati, con riferimento alle date 15 maggio 2025 e 24 luglio 2025.
Per gli Stati Uniti, vengono aggiornate le zone US-2.830, US-2.973 e US-2.1029 in relazione a tre focolai in California e South Dakota, confermati tra il 16 gennaio 2025 e il 30 aprile 2025. Anche in questo caso, i considerando richiamano l’adozione della politica di abbattimento totale e delle operazioni di pulizia e disinfezione, ritenute sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate.
Effetto normativo delle modifiche agli allegati
La tecnica normativa è quella dell’aggiornamento puntuale delle tabelle contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In pratica:
- l’allegato V disciplina l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le voci modificate riflettono, per ciascuna zona, il periodo di validità della restrizione o dell’autorizzazione, con indicazione delle date di inizio e fine riportate nelle tabelle.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne motiva l’adozione con urgenza, per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada, Regno Unito e Stati Uniti, pur mantenendo la protezione della sanità animale nell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Si colloca nel sistema degli elenchi di paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692.
Aggiornamento degli elenchi per il pollame e i prodotti avicoli
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Regno Unito: sospensioni e nuove zone autorizzate
A seguito di nuovi focolai di HPAI nel Galles e in Inghilterra, vengono aggiornate le zone GB-2.380 e GB-2.381 e aggiunte le nuove zone GB-2.383, GB-2.384 e GB-2.385, con descrizione geografica mediante cerchi di raggio 10 km centrati su specifiche coordinate. Le date rilevanti dei focolai e delle restrizioni sono quelle del 11, 17, 23, 24 giugno 2025 e 28 luglio 2025, con date di conferma e aggiornamento indicate nelle tabelle. L’obiettivo è sospendere o ricalibrare l’ingresso da aree interessate dai focolai e consentirlo nuovamente dove la situazione epidemiologica lo giustifica.
Canada e Stati Uniti: revoca/aggiornamento delle restrizioni per specifiche zone
Per il Canada, la zona CA-2.267 viene aggiornata nell’allegato V e nell’allegato XIV in relazione a un focolaio in Isola del Principe Edoardo del 15 maggio 2025, con aggiornamento del 24 luglio 2025. Per gli Stati Uniti, le zone US-2.830, US-2.973 e US-2.1029 vengono aggiornate in relazione a focolai confermati tra il 16 gennaio 2025 e il 30 aprile 2025, con aggiornamenti del 20 o 22 luglio 2025. La Commissione considera che le informazioni fornite e le misure di abbattimento totale e pulizia/disinfezione rendano nuovamente ammissibile l’ingresso dalle zone interessate.
Misure sanitarie e valutazione della Commissione
La Commissione richiama le notifiche e le informazioni epidemiologiche trasmesse dai tre paesi, nonché l’istituzione di zone restrittive di almeno 10 km e l’adozione della politica di abbattimento totale. Dopo la valutazione, ritiene che le garanzie fornite siano adeguate e che la situazione non rappresenti più una minaccia per la sanità animale nell’Unione, giustificando la riapertura dell’accesso per le zone interessate.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con applicazione urgente per evitare perturbazioni agli scambi.
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