Sentenza del 14/09/2015 n. 3844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CATASTO - Classamento - Motivazione dell'atto - Mera indicazione dei dati catastali e della classe attribuita - Insufficiente motivazione - Sussiste - Nullità dell'atto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva modificato il classamento dell'appartamento, dichiarato con procedura DOCFA in categoria A/2, classe 4, attribuendo la categoria A/2, classe 6. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'atto, sostenendo che l'Amministrazione si fosse limitata a indicare i dati catastali e la nuova classe senza spiegare i criteri e gli elementi concreti posti a fondamento della variazione. Ha inoltre contestato la tardività della rettifica, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione DOCFA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato l'annullamento dell'avviso. Ha stabilito che il termine annuale previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 701/1994 per la rettifica della dichiarazione DOCFA non è perentorio, in mancanza di una previsione legislativa o regolamentare espressa. Tuttavia, ha ritenuto nullo l'atto per insufficiente motivazione: la mera indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita non consente di comprendere perché la proposta del contribuente sia stata modificata. L'Ufficio avrebbe dovuto indicare il criterio astratto utilizzato, le metodologie comparative concretamente applicate e gli elementi oggettivi posti a fondamento della classe 6. Il difetto di motivazione non poteva essere sanato nel corso del giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione
L'atto impositivo deve esporre in modo concreto i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la decisione, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente. In materia catastale, non è sufficiente indicare soltanto il risultato finale del nuovo classamento.
Art. 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Il termine di un anno concesso all'Amministrazione per controllare o rettificare la dichiarazione DOCFA è stato ritenuto ordinatorio e non decadenziale, poiché né il decreto né la normativa primaria ne prevedono espressamente la perentorietà.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 17322/2014
non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio
Per gli immobili a destinazione ordinaria, l'atto di classamento deve specificare il presupposto concreto della modifica e non può limitarsi a ripetere i dati catastali e la classe attribuita.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 16824/2006
È incompatibile con la disciplina catastale un limite temporale rigido alla modifica o all'aggiornamento delle rendite, sicché il termine annuale del D.M. 701/1994 non ha natura decadenziale.
Cassazione civile, Sezione VI, sentenza n. 3394/2014
fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa
Anche nei fabbricati di categoria D sottoposti a DOCFA, dove la procedura è partecipativa e il contribuente conosce gli elementi dichiarati, l'Ufficio deve spiegare le ragioni del mancato accoglimento della proposta.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 5787/1988
l'avviso di accertamento rappresenta una provocatio ad opponendum
L'avviso deve indicare il criterio astratto utilizzato per determinare il maggiore valore e le necessarie specificazioni del caso concreto. In giudizio l'Amministrazione può provare gli elementi di fatto, ma non può introdurre per la prima volta la motivazione mancante nell'atto.
Massime di principio
- Un atto di classamento catastale è nullo per difetto di motivazione quando si limita a indicare consistenza, categoria e classe finale senza spiegare i criteri e gli elementi concreti che hanno determinato la variazione rispetto alla proposta DOCFA.
- L'Amministrazione deve indicare, almeno in modo comprensibile, il parametro utilizzato, le caratteristiche dell'immobile o del fabbricato considerate e le ragioni per cui immobili comparabili giustificano una classe diversa.
- La motivazione non può essere integrata o sostituita durante il processo: gli elementi essenziali della giustificazione devono risultare dall'atto impugnato.
- La mera circostanza che il contribuente possa individuare la nuova classe attribuita non significa che conosca le ragioni della rettifica; risultato dell'accertamento e motivazione dell'accertamento sono elementi distinti.
- Il termine annuale previsto per il controllo della DOCFA, in assenza di un'espressa previsione di decadenza, non impedisce di per sé una successiva modifica del classamento o della rendita.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'atto indica concretamente il criterio di stima, i dati comparativi, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità e le ragioni del diverso classamento; in mancanza, può essere contestata la nullità per difetto di motivazione.
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