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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31620/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2006, emesso a seguito di verifiche sulla costituzione e sull'utilizzo del plafond IVA e di un processo verbale di constatazione che contestava omesso versamento IVA e infedele dichiarazione per errata compilazione del quadro VC. La Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente l'atto ritenendo invalidi l'accesso e il PVC, perché non eseguiti ritualmente nei confronti della società e non sottoscritti dal legale rappresentante o da un delegato, ma da un dipendente incaricato della tenuta della contabilità, e comunque fuori dalla sede sociale. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 12 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che il PVC poteva essere validamente sottoscritto e comunicato al tenutario delle scritture contabili, anche fuori dai locali aziendali, senza necessità di prova della qualità di legale rappresentante o delegato; il secondo motivo, proposto in via subordinata, è assorbito.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti, dichiara assorbito il secondo motivo e cassa la sentenza della CTR del Veneto. La causa viene rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame sul punto accolto, sulle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma il principio secondo cui, in tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del PVC da parte del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili è valida anche se apposta fuori dai locali aziendali, poiché tale soggetto opera quale mandatario del contribuente ed è tenuto a collaborare con i verificatori.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità/produzione degli atti è stata respinta perché il ricorso conteneva una esposizione sufficientemente dettagliata dei fatti e delle statuizioni censurate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge nella ricostruzione operata dalla CTR.

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis è stata esclusa perché il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    sesto comma; primo comma; decimo comma

    La Corte interpreta la norma nel senso che il processo verbale di accesso deve essere redatto e sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta, ma che la sottoscrizione e la comunicazione possono provenire anche dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, il quale è mandatario del contribuente; inoltre l'accesso presso il consulente detentore delle scritture non richiede particolari formalità e l'eventuale rifiuto/opposizione può avere conseguenze sfavorevoli per il contribuente.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato dal ricorrente come norma violata nella valutazione della validità dell'atto e del PVC, ma la decisione si concentra soprattutto sull'art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972.

Massime di principio

  • In tema di verifiche IVA, il processo verbale di constatazione può essere validamente sottoscritto e ricevuto dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, anche se l'atto è formato o comunicato fuori dai locali aziendali, poiché tale soggetto agisce come mandatario del contribuente.
  • Quando il contribuente affida la tenuta delle scritture a un professionista, grava su di lui un onere di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria nella fase di accesso e verbalizzazione.
  • L'illegittimità dell'accesso o della verbalizzazione non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto che il verbale non sia stato sottoscritto dal legale rappresentante, se risulta coinvolto il soggetto incaricato della contabilità nei limiti del suo mandato.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata su asserite carenze di specificità o di riproduzione degli atti non è accoglibile quando l'atto contenga una esposizione chiara e puntuale dei fatti di causa e delle censure rivolte alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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