Sentenza n. 1062/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento -- della nota provvedimentale prot. 0011549 del 21/06/2024, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve, in parte qua; -- nonché di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, solo ove occorra, il ‘Regolamento dell’uso della spiaggia libera e per l’esercizio delle attività di noleggio attrezzature balneari’ con il relativo Allegato B approvato dal Comune di Salve con Deliberazione consiliare n. 57 del 27/12/2018, in parte qua; -- ove del caso, previo accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. della reale incidenza sull’area interessata dell’attuale dividente demaniale presente nel webgis ministeriale SID – Portale del Mare e nel webgis SIT – Regione Puglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità dedotti né le questioni relative alla nota comunale, al regolamento e alla dividente demaniale. La natura formale della pronuncia ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite.
Atto impugnato: nota provvedimentale del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve, con impugnazione consequenziale del regolamento comunale sull’uso della spiaggia libera e sull’esercizio delle attività di noleggio di attrezzature balneari, nonché degli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’annullamento, in parte qua, della nota provvedimentale del Comune di Salve e degli atti connessi, compreso il regolamento comunale sull’uso della spiaggia libera e sull’esercizio delle attività di noleggio di attrezzature balneari. Aveva inoltre prospettato, ove necessario, un accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. dell’effettiva incidenza sull’area interessata della dividente demaniale risultante dai sistemi informativi ministeriale e regionale. Prima della decisione, con atto del 17 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
L’accertamento incidentale è stato menzionato nella domanda originaria, ma non è stato esaminato in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina una pronuncia di natura formale; in presenza di tale natura, le spese di lite possono essere compensate.
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