Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento recante diniego di aggiornamento del divieto di detenzione delle armi del 2020.

Giustizia amministrativa202506480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento del divieto di detenzione delle armi adottato nel 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione ha negato l'aggiornamento del divieto di detenzione delle armi del 2020 e ha chiesto la sospensione cautelare dell'atto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego si fondava sulla valorizzazione di fatti posti a base di un procedimento penale definito con declaratoria di prescrizione. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, implicitamente, la possibilità di utilizzare tali fatti come elementi indicativi della sua inaffidabilità ai fini dell'autorizzazione di polizia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Con valutazione sommaria, il giudice ha affermato che l'amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali in materia di autorizzazioni di polizia, può valorizzare i fatti posti a base di un procedimento penale concluso per prescrizione e considerarli ancora indicativi dell'inaffidabilità del richiedente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei requisiti di affidabilità necessari per un'autorizzazione di polizia, l'amministrazione può esercitare un potere discrezionale e valorizzare anche fatti posti a base di un procedimento penale concluso con declaratoria di prescrizione, senza che tale definizione precluda automaticamente la considerazione amministrativa dei fatti stessi.
  • La declaratoria di prescrizione del procedimento penale non impedisce, di per sé, all'amministrazione di valutare i relativi fatti come tuttora indicativi di inaffidabilità ai fini del divieto o dell'autorizzazione in materia di armi.
  • In sede cautelare, l'istanza di sospensione deve essere respinta quando, alla sommaria delibazione propria della fase, il ricorso non presenta un fumus boni iuris adeguato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.