Sentenza n. 547/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 355/2024 della Corte d’Appello di l’Aquila, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello dell'Aquila, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 355/2024 della Corte d'Appello dell'Aquila, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire, per cinque annualità, del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Il titolo giudiziale aveva inoltre condannato l'amministrazione all'erogazione della prestazione, per complessivi 2.500 euro, e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza, dei termini processuali applicabili e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e rilevata l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio spettante. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa giustificare l'inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente, quanto alla notificazione del titolo esecutivo; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e la decisione impone a quest'ultima di conformarsi al giudicato relativamente al caso deciso.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine prefissato.
- In mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, comprese le operazioni di allocazione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
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