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Circolare

Circolare numero 224 del 21-7-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti del decreto legge 10 giugno 1994, n. 355, che conferma la deroga al blocco delle pensioni di anzianità per il personale cessato dal servizio con la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Specifica che non si applicano né la sospensione del diritto alla pensione di anzianità né le limitazioni sulla decorrenza previste dalla normativa generale, e che le pensioni devono essere liquidate in via provvisoria in attesa della conversione in legge del decreto. Richiama inoltre il superamento del precedente requisito della cessazione entro il 13 ottobre 1993 e precisa che la deroga opera anche se il personale non era in servizio alle date del 14 agosto 1992 e del 15 aprile 1993. Infine, segnala che le disposizioni del decreto legge n. 270 del 1994 risultano assorbite nella disciplina del decreto legge n. 355 del 1994.

Disposizioni urgenti sulle pensioni di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

Disposizioni urgenti in materia di pensioni di anzianità per il personale della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno

La circolare interviene per coordinare la disciplina pensionistica applicabile al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla luce del decreto legge 10 giugno 1994, n. 355. Il testo chiarisce gli effetti della reiterazione normativa rispetto ai precedenti decreti decaduti e definisce le modalità operative per la liquidazione delle pensioni di anzianità.

Ambito di applicazione della deroga

L'articolo 8 del decreto legge n. 355/1994 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e prevede che nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applichi la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992. Inoltre, non operano le limitazioni relative alla decorrenza della pensione di anzianità introdotte dall'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438/1992, come modificata dall'articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993.

Effetti della reiterazione e superamento dei precedenti requisiti temporali

La circolare evidenzia che il nuovo decreto legge abolisce il precedente riferimento alla data del 13 ottobre 1993, che nei decreti antecedenti costituiva il termine entro il quale doveva avvenire la cessazione del rapporto di lavoro per consentire l'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità. Di conseguenza, tale condizione temporale non è più richiesta dal decreto legge n. 355/1994.

Chiarimenti interpretativi sulle condizioni soggettive

È richiamato il parere congiunto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro, espresso con riferimento a una dipendente cessata dal servizio il 16 novembre 1992 e poi in possesso del requisito contributivo grazie a versamenti volontari. In base a tale impostazione, la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità deve ritenersi applicabile anche indipendentemente dal fatto che il personale fosse in servizio alla data del 14 agosto 1992 e risultasse in servizio alla data del 15 aprile 1993.

Liquidazione provvisoria delle pensioni e recupero delle somme

Le pensioni di anzianità riconosciute in base al decreto legge n. 355/1994 devono essere liquidate in via provvisoria. Nel provvedimento di concessione deve essere esplicitato agli interessati che l'attribuzione definitiva è subordinata alla conversione in legge del decreto e che la mancata conversione comporterà il recupero degli importi già corrisposti. La circolare dispone inoltre che continuino a essere pagate provvisoriamente le pensioni già liquidate in base ai precedenti decreti decaduti, secondo le istruzioni contenute nelle circolari richiamate.

Coordinamento con il decreto legge n. 270/1994

La circolare ricorda che il decreto legge 6 maggio 1994, n. 270, il quale aveva reiterato una disciplina favorevole ai dipendenti che avevano revocato la domanda di trattenimento in servizio entro il 28 febbraio 1994, è decaduto per mancata conversione. Tuttavia, le relative previsioni vengono considerate assorbite e ricomprese nella più ampia disciplina introdotta dal decreto legge n. 355/1994.

Punti principali

Effetti del decreto legge n. 355/1994

L'articolo 8 del decreto legge 10 giugno 1994, n. 355, sostituendo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 96/1993, stabilisce che per il personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non opera la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992, né le limitazioni sulla decorrenza introdotte dall'articolo 1, comma 2-bis, della medesima legge come modificata dalla legge n. 537/1993.

Liquidazione provvisoria delle pensioni

Le pensioni di anzianità attribuite in base al decreto legge n. 355/1994 devono essere liquidate provvisoriamente. Nel provvedimento di accoglimento occorre avvisare gli interessati che la liquidazione resta subordinata alla conversione in legge del decreto e che la mancata conversione comporterà il recupero delle somme già corrisposte. Devono continuare ad essere corrisposte provvisoriamente anche le pensioni già liquidate in base ai precedenti decreti decaduti, secondo le istruzioni già impartite.

Superamento del precedente termine del 13 ottobre 1993

La circolare evidenzia che il decreto legge n. 355/1994 elimina il riferimento alla data del 13 ottobre 1993, che nei precedenti decreti costituiva il termine entro il quale doveva intervenire la cessazione dal rapporto di lavoro per rendere applicabile la deroga al blocco dei pensionamenti di anzianità.

Chiarimento sulle condizioni soggettive di accesso alla deroga

In coerenza con il parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l'assenso del Ministero del Tesoro, la deroga deve ritenersi operante anche quando il personale non fosse in servizio al 14 agosto 1992 e non risultasse in servizio al 15 aprile 1993. Viene richiamato il caso di una dipendente cessata il 16 novembre 1992 e poi in possesso del requisito contributivo tramite versamenti volontari, per la quale è stata riconosciuta l'applicabilità della deroga.

Rapporto con il decreto legge n. 270/1994

Il decreto legge 6 maggio 1994, n. 270, che aveva reiterato una precedente disciplina favorevole al personale che aveva revocato la domanda di trattenimento in servizio entro il 28 febbraio 1994, è decaduto per mancata conversione. La circolare precisa tuttavia che quelle disposizioni devono considerarsi ricomprese nel più ampio contesto normativo introdotto dal decreto legge n. 355/1994.

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