Ordinanza n. 7420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica nella procedura concorsuale per l’assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fondato anche su una diagnosi e su un profilo attitudinale
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 17282/2024, contestando il giudizio di non idoneità formulato nell’ambito del concorso indetto con d.m. n. 676 del 2016. Per quanto rileva ai fini dell’ordinanza, sostiene che la diagnosi posta a fondamento dell’esclusione non fosse supportata da adeguati accertamenti clinici, laboratoristici e strumentali e che documentazione specialistica acquisita subito dopo l’esclusione mettesse in dubbio che la patologia sussistesse al momento della visita concorsuale. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del gravame, sostenendo che le valutazioni della Commissione costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore nei presupposti, vizi che ritiene insussistenti. Le informazioni cliniche specifiche sono oscurate nel testo.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso l’appello nel merito né l’eccezione di inammissibilità. Ha disposto una verificazione, ritenendo che gli atti non consentano ancora di valutare compiutamente quali elementi diagnostici fossero disponibili al momento degli accertamenti concorsuali e se fossero idonei a sostenere la diagnosi della Commissione. L’Ospedale Militare “Celio” dovrà esaminare la documentazione sanitaria, svolgere gli eventuali accertamenti necessari e rispondere se, alla data degli accertamenti del maggio 2019, vi fossero elementi clinici oggettivi sufficienti, se la conclusione fosse adeguatamente supportata dagli accertamenti allora svolti, se gli esami successivi siano compatibili con la diagnosi o ne mettano in dubbio la sussistenza e se, in generale, la diagnosi possa fondarsi sulla sola dichiarazione anamnestica di assunzione di una sostanza. La relazione va depositata entro sessanta giorni; le parti possono trasmettere documenti entro venti giorni e osservazioni entro i dieci giorni successivi. La causa è rinviata all’udienza pubblica dell’11 marzo 2027. Disposto anche l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari dell’appellante.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Sussistono conseguentemente i presupposti per disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
La verificazione è disposta quale apporto tecnico necessario quando la documentazione disponibile non consente al giudice di valutare compiutamente il presupposto diagnostico controverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
La diffusione del provvedimento deve avvenire oscurando le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
La tutela dei dati relativi alla salute comporta l’oscuramento, in caso di diffusione del provvedimento, delle generalità e degli elementi che possano rivelare lo stato sanitario della parte.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati identificativi e sanitari dell’appellante in caso di diffusione.
Massime di principio
- Quando la decisione su un giudizio di non idoneità sanitaria concorsuale dipende dalla sufficienza degli elementi diagnostici disponibili al momento dell’accertamento, e gli atti non consentono una valutazione compiuta, il giudice può disporre verificazione per acquisire un apporto tecnico specialistico, senza anticipare la decisione sulle questioni di merito.
- La verificazione può essere diretta a valutare sia l’oggettiva consistenza degli elementi clinici esistenti alla data degli accertamenti concorsuali sia l’adeguatezza degli accertamenti allora eseguiti, anche mediante il confronto con documentazione specialistica successiva.
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