Cassazione Civile, Ordinanza n. 01782/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2016: uno per imposta unica sui giochi e uno per IRPEF, entrambi fondati sull'assunto che presso il suo esercizio fossero stati installati apparecchi (c.d. "totem") funzionali alla raccolta di gioco online non autorizzato. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e confermato gli accertamenti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova, sostenendo che la CTR non si fosse confrontata con le sue censure e avesse aderito acriticamente alla decisione di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014 e della disciplina TULPS, contestando che fosse sufficiente la mera possibilità di accesso via web a portali di gioco per integrare il presupposto impositivo; con il terzo ha censurato la condanna alle spese, assumendo che l'ADM, difesa da propri funzionari, non potesse ottenere la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha anche richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2025, ma la Corte ha ritenuto che essa non incidesse sulla pretesa fiscale oggetto della lite, che restava fondata sull'art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014, riferito specificamente agli apparecchi destinati al gioco illegale e non ai semplici dispositivi idonei alla navigazione internet.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. In via preliminare ha dichiarato inammissibili i documenti depositati con memoria tardiva. Sul merito ha affermato che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 non elimina la debenza dei tributi richiesti, poiché nel caso concreto l'imposizione trovava autonomo fondamento nell'art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014, norma che colpisce gli apparecchi specificamente idonei al gioco illegale, diversi dai normali PC. Ha poi dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in cassazione, e perché l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non era applicabile ratione temporis. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che nel processo tributario l'amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, oltre a ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per avere insistito nella decisione nonostante la proposta di definizione accelerata.
Norme richiamate
art. 1, comma 646, lett. b), L. n. 190/2014
"il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono ... apparecchi ... non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate ... è soggetto al pagamento ... per ciascun altro apparecchio ... dell'imposta unica ... in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio"
La disposizione costituisce il fondamento autonomo della pretesa impositiva per gli apparecchi specificamente funzionali al gioco illegale (i c.d. totem), senza essere incisa dalla declaratoria di incostituzionalità relativa ad altra fattispecie normativa.
art. 1, comma 647, L. n. 190/2014
"in caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario ... è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio"
La norma consente al contribuente di provare documentalmente il diverso periodo di effettiva operatività dell'apparecchio, salvaguardando l'effettività della capacità contributiva.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
È norma sostanziale e non processuale; si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 130/2022.
art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012
La sua dichiarazione di incostituzionalità non travolge la debenza dei tributi richiesti nel caso concreto, perché la pretesa si fonda su diversa base normativa.
art. 110, commi 6 e 7, TULPS
Richiamato solo per distinguere gli apparecchi rilevanti nel caso concreto dai semplici dispositivi di navigazione internet.
art. 24 L. n. 88/2009
È richiamato come conferma del divieto di offerta e raccolta di giochi a distanza presso sedi fisiche.
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 40/2010
È richiamato come ulteriore conferma del divieto di effettuare il gioco a distanza nelle sedi fisiche anche per i concessionari.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata e la successiva decisione del Collegio rilevano ai fini della condanna per abuso del processo e delle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c.
art. 378 c.p.c.
I documenti depositati oltre il termine sono inammissibili.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'onere probatorio; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 91 c.p.c.
Opera il principio di soccombenza anche nel processo tributario, coordinato con la disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Conferma il principio di soccombenza e il diritto dell'amministrazione vittoriosa alla rifusione delle spese anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata, poi confermata dalla decisione definitiva, integra un comportamento idoneo a giustificare la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento delle ulteriori somme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia tributaria, la declaratoria di incostituzionalità di una norma sopravvenuta non elimina automaticamente la pretesa fiscale quando l'accertamento trovi autonoma e diversa base normativa, riferita a una fattispecie concreta distinta.
- Quando la disciplina impositiva colpisce specificamente apparecchi destinati al gioco illegale, essa può operare anche se il contribuente invochi la mera astratta idoneità dei dispositivi alla navigazione internet, purché gli accertamenti di fatto li qualifichino come strumenti funzionali in via esclusiva al gioco non autorizzato.
- Le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o di omessa motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
- La norma sul riparto dell'onere della prova nel processo tributario non è applicabile retroattivamente ai giudizi già pendenti se ha natura sostanziale e non processuale.
- Nel processo tributario, l'amministrazione finanziaria vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese di lite anche quando si sia difesa tramite propri funzionari o dipendenti abilitati, con applicazione dei parametri forensi e riduzione prevista dalla disciplina speciale.
- La mancata adesione a una proposta di definizione accelerata, ove poi il ricorso sia ritenuto manifestamente infondato o comunque infondato, può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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