Sentenza del 24/06/2015 n. 13062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che accoglieva in autotutela l’istanza di definizione della lite. Il perfezionamento del condono fiscale ha determinato l’estinzione del giudizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva confermato l’annullamento di un avviso di recupero relativo a un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dalla Legge n. 388 del 2000. Nel corso del giudizio, tuttavia, la società contribuente ha presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge, e ha versato tutte le somme dovute.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000
La controversia riguardava un avviso di recupero di un credito d’imposta riconosciuto per investimenti effettuati in aree svantaggiate.
D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge
La normativa è stata applicata per consentire la definizione agevolata della lite fiscale. Il pagamento integrale delle somme dovute e l’accoglimento dell’istanza hanno prodotto l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante condono o altra procedura di definizione agevolata, il pagamento delle somme richieste e il perfezionamento della procedura possono determinare l’estinzione del giudizio pendente.
- L’estinzione per definizione agevolata rende normalmente inutile la decisione sui motivi di ricorso, anche se il giudizio era già arrivato in cassazione.
- La definizione della lite non equivale necessariamente a una vittoria nel merito: il processo termina per una causa sopravvenuta, senza stabilire definitivamente quale parte avesse ragione sull’originaria pretesa fiscale.
- In caso di estinzione conseguente a condono o definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, soprattutto quando la chiusura del giudizio deriva da una scelta successiva delle parti e non dall’accoglimento o dal rigetto del ricorso.
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