L.R. Valle d'Aosta 3/2024
Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d’Aosta, nell’ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato “Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta”. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Valle d’Aosta un autonomo comparto di negoziazione per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale, distinto dal comparto unico regionale. Definisce personale in regime di diritto pubblico, delegazione pubblica, rappresentatività sindacale, contenuti e durata degli accordi. Prevede norme transitorie fino all’adozione dei nuovi atti e dei primi accordi.
Istituzione del comparto negoziale "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta" per vigili del fuoco e Corpo forestale, con modifiche alla l.r. 22/2010
Comparto autonomo "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta"
La legge regionale disciplina, per la Valle d'Aosta, un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", distinto dal comparto unico regionale. L'intervento è giustificato dalla specificità delle funzioni svolte dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di adeguarne l'ordinamento del personale alle missioni istituzionali di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile e sicurezza civile.
Ambito soggettivo e regime giuridico del personale
La disciplina riguarda il personale, anche dirigenziale, appartenente all'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, escluso il personale volontario, e il personale del Corpo forestale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Per tali categorie il rapporto di impiego è collocato in regime di diritto pubblico, in deroga alla disciplina generale del personale regionale, ed è regolato da specifiche leggi regionali, armonizzate con la normativa statale sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulle Forze di polizia a ordinamento civile, per gli aspetti compatibili.
Ordinamento, funzioni e accesso ai Corpi
L'ordinamento, le funzioni e le modalità di accesso ai due Corpi regionali sono demandati alle leggi regionali richiamate dalla norma e a specifiche disposizioni attuative e organizzative. Fino all'adozione della nuova disciplina restano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, insieme ai relativi provvedimenti attuativi e ai contratti collettivi di comparto.
Negoziazione del comparto e contenuti degli accordi
Il rapporto di impiego è regolato, nell'ambito del nuovo comparto, da accordi negoziali stipulati dal Presidente della Regione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Gli accordi devono rispettare i limiti di spesa autorizzati dalle leggi regionali e, a regime, dalla legge di stabilità regionale.
Gli accordi disciplinano, in particolare:
- trattamento economico fondamentale e accessorio;
- missioni, trasferimenti e buoni pasto;
- fine rapporto e previdenza complementare;
- orario di lavoro e turnazioni;
- mobilità a domanda;
- attività atipiche;
- reperibilità;
- congedi, aspettative e permessi;
- patrocinio legale e tutela assicurativa;
- formazione, aggiornamento e sicurezza sul lavoro;
- partecipazione sindacale e procedure di raffreddamento;
- aspettative, distacchi e permessi sindacali;
- durata, struttura degli accordi e rapporti tra i diversi livelli.
Durata ed efficacia degli accordi
Gli accordi negoziali sono recepiti dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla stipulazione. Hanno durata triennale sia per la parte normativa sia per la parte economica, salvo diversa durata espressamente prevista. Alla scadenza, la disciplina derivante dall'accordo continua ad applicarsi provvisoriamente fino alla stipulazione del nuovo accordo.
Indirizzo politico-amministrativo e delegazione di parte pubblica
La Regione esercita il potere di indirizzo mediante deliberazione della Giunta regionale, che formula anche direttive per l'armonizzazione con la contrattazione collettiva nazionale e con la normativa statale di settore. La trattativa è affidata a una delegazione di parte pubblica istituita presso la Presidenza della Regione, nominata all'inizio della legislatura per la durata della stessa. La delegazione è composta dal Presidente della Regione e da due esperti regionali; i componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Alla scadenza, i membri restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
Rappresentatività sindacale e verifica dei dati
Possono partecipare alla negoziazione le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, identificate con una soglia minima del 5% di rappresentatività, calcolata come media ponderata tra:
- dato associativo (75%);
- dato elettorale (25%).
La raccolta e verifica dei dati sulle adesioni è affidata alla delegazione pubblica, con trasmissione dei dati dall'amministrazione regionale entro il 28 febbraio e verifica entro il 31 marzo di ogni anno. È inoltre istituito un Comitato paritetico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, per certificare i dati e risolvere eventuali controversie. Prima della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, la delegazione verifica che le organizzazioni aderenti rappresentino più del 50% del dato associativo complessivo.
Regime transitorio per il primo avvio
Per la prima applicazione, indirizzi, direttive e nomina della delegazione di parte pubblica sono approvati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali previste dalla nuova disciplina. In sede di primo accordo, la rappresentatività sindacale è calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente alla negoziazione, sempre con soglia minima del 5% sul solo dato associativo.
Modifica coordinata alla l.r. 22/2010
La legge sopprime, nell'articolo 50 della l.r. 22/2010, il riferimento alla specifica sezione dedicata alle peculiarità del personale del Corpo forestale e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, coerentemente con l'istituzione del nuovo comparto autonomo.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
La legge reca una clausola di invarianza finanziaria, dichiarando che non comporta oneri per il bilancio regionale. È inoltre dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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