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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2024

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 8/2024 modifica la l.r. 33/1995: equipara l’indennità di funzione del Presidente del Consiglio a quella degli assessori, vieta cumuli con altri compensi e riscrive il capo su missioni, assicurazioni e rimborsi di spese legali, peritali e processuali. Sono previsti nuovi adempimenti procedurali e una disciplina transitoria per i rimborsi già non deliberati.

Modifiche alla disciplina regionale su indennità, cumuli, missioni, assicurazioni e rimborsi legali dei consiglieri e componenti della Giunta

Modifiche alla disciplina di indennità, cumuli, missioni e rimborsi dei componenti degli organi regionali

La legge regionale 12 giugno 2024, n. 8 interviene sulla l.r. 21 agosto 1995, n. 33 per aggiornare il trattamento economico dei componenti degli organi politici regionali della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e, soprattutto, per ridisegnare in modo organico la disciplina delle coperture assicurative e dei rimborsi delle spese legali, peritali e processuali.

Finalità dell’intervento

Il provvedimento persegue due obiettivi principali: da un lato, la semplificazione e la chiarificazione delle modalità operative e procedurali in materia di assicurazioni e rimborsi; dall’altro, la sobrietà dei costi degli organismi elettivi, anche mediante l’equiparazione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio regionale a quella dei componenti della Giunta regionale.

Indennità e divieto di cumulo

La legge modifica la disciplina delle indennità spettanti agli organi regionali, eliminando la previsione specifica che distingueva il Presidente del Consiglio regionale e uniformando il riferimento ai beneficiari dell’indennità di funzione. Viene inoltre introdotto un espresso divieto di cumulo.

In particolare:

  • la partecipazione, connessa alle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, assessore regionale e consigliere regionale, a commissioni, comitati e organi di enti di qualsiasi tipo è gratuita;
  • per tali partecipazioni non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi comunque denominati;
  • alle indennità regionali non si cumulano assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza derivanti da incarichi amministrativi conferiti da Stato, Regione, Comuni, agenzie e aziende dipendenti, enti pubblici non economici, società partecipate o controllate, concessionari di pubblici servizi e enti privati con rapporti di affari con le pubbliche amministrazioni indicate.

È inoltre previsto un obbligo dichiarativo annuale: entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti interessati devono dichiarare le somme eventualmente percepite per i titoli soggetti a divieto di cumulo oppure rendere una dichiarazione negativa. Sulla base di tale dichiarazione la struttura competente del Consiglio effettua le ritenute sulle indennità.

Trattamento di missione

Per i consiglieri regionali e i componenti della Giunta regionale che si rechino fuori dal territorio regionale per l’espletamento del mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta:

  • sono rimborsate le spese di viaggio;
  • per l’uso di mezzi propri spetta un rimborso chilometrico pari a quello riconosciuto ai dipendenti regionali;
  • spetta un’indennità di missione pari a quella prevista per i funzionari regionali con qualifica dirigenziale per missioni nel territorio dello Stato o all’estero.

In alternativa all’indennità di missione, può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con una maggiorazione fino al 10% per spese non documentabili; per le missioni all’estero la maggiorazione sale al 20%. Le liquidazioni competono all’Ufficio di Presidenza del Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza.

Coperture assicurative

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare polizze a favore dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta, in relazione al mandato o alle funzioni svolte, per coprire:

  • spese legali, peritali e processuali per assistenza e difesa in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, purché i fatti siano stati commessi senza dolo o colpa grave;
  • spese per l’assistenza e difesa finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona o alle cose per fatti colposi o dolosi di terzi;
  • spese per promuovere l’azione penale contro terzi per fatti colposi o dolosi subiti;
  • responsabilità civile e patrimoniale per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave;
  • danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale al mezzo di proprietà del consigliere o assessore, oppure di un componente della famiglia anagrafica, quando il danno sia riportato nell’espletamento di missioni;
  • infortuni subiti dai consiglieri regionali e dai componenti della Giunta.

Rimborso delle spese legali, peritali e processuali

La legge disciplina il rimborso delle spese sostenute nei procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile connessi al mandato o alle funzioni.

Il rimborso è ammesso, entro i limiti di congruità riconosciuti dall’Avvocatura regionale, per spese debitamente documentate e sostenute in qualunque fase del procedimento, compresa:

  • la fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali;
  • la fase pre-processuale nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile, se definiti con archiviazione.

Il rimborso è limitato:

  • a un solo legale di fiducia;
  • all’eventuale domiciliatario;
  • a un solo consulente o perito tecnico di parte per ciascun ramo o disciplina attinente all’oggetto della consulenza o perizia.

Il rimborso non spetta:

  • in caso di sentenza definitiva di condanna che accerti dolo o colpa grave;
  • in caso di conflitto di interessi con la Regione, salvo l’ipotesi in cui il conflitto risulti in concreto insussistente all’esito del procedimento, anche se la Regione si sia costituita parte civile nel processo penale;
  • nelle controversie tra i soggetti beneficiari e la Regione, o tra soggetti beneficiari tra loro.

Quando le spese non siano coperte, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative per ragioni connesse al valore della causa, al superamento dei massimali, al momento di insorgenza del sinistro, all’operatività della polizza o alla sua inesistenza, la Giunta regionale può deliberare il rimborso, purché ricorrano i presupposti e ferme restando le esclusioni indicate. Il rimborso è escluso anche in caso di mancata o tardiva denuncia del sinistro da parte dell’interessato.

L’importo rimborsabile non può superare i limiti derivanti dalla valutazione di congruità dei preventivi e delle parcelle, tenendo conto della complessità del procedimento, secondo i parametri del decreto ministeriale previsto dalla legge professionale forense; per le spese peritali è richiesto il parere di congruità dell’ordine professionale competente.

Modalità operative e adempimenti

Ai fini dell’apertura del sinistro e del rimborso, i consiglieri regionali e i componenti della Giunta devono trasmettere tempestivamente alla struttura competente del Consiglio regionale e all’Avvocatura regionale:

  • la richiesta di apertura del sinistro;
  • il primo atto giudiziario o stragiudiziale notificato;
  • tutti gli atti successivi relativi al procedimento.

Entro 60 giorni dall’apertura del sinistro devono inoltre trasmettere:

  • copia del mandato al legale o della convenzione con lo stesso, insieme al preventivo dettagliato redatto ai sensi della legge professionale forense;
  • dichiarazione sull’eventuale esistenza di una polizza personale per il medesimo rischio;
  • ogni altro documento utile.

Se intendono avvalersi di un consulente o perito tecnico di parte, devono trasmettere anche:

  • copia dell’incarico conferito;
  • preventivo analitico delle prestazioni.

La Giunta regionale può stabilire con propria deliberazione ulteriori adempimenti o aspetti procedurali necessari per l’attuazione della disciplina.

Regime transitorio

Le nuove disposizioni sui rimborsi di cui all’articolo 10 della l.r. 33/1995 si applicano anche:

  • ai procedimenti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge, se alla stessa data il rimborso non era ancora stato deliberato;
  • ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta che nel frattempo siano cessati dalla carica.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 33/1995. La legge sostituisce integralmente il capo III della legge del 1995, riformulando la disciplina di missioni, assicurazioni e rimborsi legali in modo unitario.

Copertura finanziaria

La legge dichiara di non comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale o del Consiglio regionale, né minori entrate, poiché gli oneri risultano già coperti dagli stanziamenti esistenti.

Testo integrale

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