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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2024

Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d’Aosta s.r.l. - Vallée d’Aoste Structure s.à.r.l.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge rafforza il ruolo della società Struttura Valle d’Aosta nella valorizzazione e gestione degli immobili produttivi e commerciali conferiti dalla Regione. Prevede un piano di ricognizione degli immobili, cronoprogrammi triennali e contributi regionali per gli interventi, oltre a regole per gli insediamenti e per alcuni immobili agricoli. Disciplina transitoria e abroga alcune norme della l.r. 10/2004. Previste risorse per il triennio 2024-2026.

Disposizioni sul patrimonio immobiliare conferito alla società Struttura Valle d’Aosta s.r.l.

Disposizioni sul patrimonio immobiliare conferito alla società Struttura Valle d’Aosta

La legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste disciplina la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare produttivo e commerciale conferito alla società Struttura Valle d’Aosta s.r.l. - Vallée d’Aoste Structure s.à.r.l., rafforzandone il ruolo operativo e definendo strumenti di programmazione, finanziamento e controllo.

Finalità e ruolo della società

La società è individuata come soggetto principale per la valorizzazione e la gestione degli immobili conferiti dalla Regione ai sensi della l.r. 10/2004. L’azione societaria deve perseguire l’ottimizzazione dell’utilizzo dei beni, il miglioramento dell’efficienza gestionale e il sostegno al consolidamento e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali connesse agli immobili.

Principi di gestione e vincoli generali

La società opera in piena autonomia finanziaria e gestionale, ma nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità e parità di trattamento. Deve inoltre rispettare la normativa eurounitaria sugli aiuti di Stato, con particolare riferimento al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato.

Piano generale di ricognizione degli immobili

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la società deve predisporre un piano generale di ricognizione degli immobili conferiti dalla l.r. 10/2004 che necessitano di riqualificazione e adeguamento per la fruizione e la valorizzazione. Il piano è trasmesso a Finaosta S.p.A., che entro novanta giorni effettua la valutazione economico-finanziaria e invia il parere alla struttura regionale competente. Successivamente, il piano con il parere è sottoposto alla Giunta regionale per l’approvazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente.

Contenuti del piano e criteri di priorità

Il piano deve contenere:

  • l’elenco degli immobili che necessitano di manutenzione e riqualificazione;
  • la definizione degli interventi necessari e la relativa stima dei costi;
  • la stima dei costi di gestione per ciascun immobile;
  • una stima previsionale degli introiti derivanti dal futuro utilizzo a regime.

Gli interventi sono ordinati per priorità in base alla possibile redditività del bene riqualificato.

Finanziamento degli interventi e cronoprogramma

La Regione può concedere un contributo alla società, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per finanziare gli interventi previsti dal piano generale di ricognizione e declinati nel cronoprogramma triennale. La società predispone ogni anno, sulla base delle priorità, un cronoprogramma triennale degli interventi di investimento con le relative stime di spesa, inclusi gli oneri di progettazione, e lo trasmette alle strutture regionali competenti entro il 30 giugno.

La Giunta regionale approva il cronoprogramma entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione regionale e, sulla base di esso, autorizza la misura del contributo regionale. Il cronoprogramma può essere modificato con deliberazione della Giunta, su motivata richiesta della società e tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Gestione degli insediamenti

La gestione del processo insediativo negli immobili di proprietà rientra nell’autonomia organizzativa della società, nel rispetto degli indirizzi generali della legge e degli indirizzi strategici previsti dalla l.r. 20/2016. Resta fermo l’obbligo di salvaguardare la destinazione produttiva dell’immobile.

La Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta della società, la deroga alla destinazione produttiva, purché l’insediamento sia compatibile con il piano regolatore generale comunale vigente.

Immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Gli immobili conferiti ai sensi dell’articolo 3bis1 della l.r. 10/2004 e destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono considerati di rilievo meramente locale, e quindi oggetto di una valutazione differenziata nel piano generale di ricognizione, a condizione che l’attività svolta sia irrilevante sotto il profilo della distorsione degli scambi internazionali.

La Giunta regionale definisce con deliberazione procedure e termini per individuare tali immobili.

Verifica, monitoraggio e ulteriori regole applicative

Le attività di verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi sono affidate a Finaosta S.p.A., che trasmette gli esiti alla Regione anche ai fini della l.r. 20/2016. La Giunta regionale è inoltre chiamata a definire con deliberazione ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, relativo all’applicazione della legge.

Regime transitorio

Restano applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge gli indirizzi strategici della deliberazione del Consiglio regionale 5 aprile 2007, n. 2625/XII, e le convenzioni stipulate con la società ai sensi della l.r. 10/2004, fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio per il triennio 2024/2026.

Per il primo anno di applicazione, il cronoprogramma triennale è presentato congiuntamente al piano generale di ricognizione e entro lo stesso termine. Le disposizioni sugli insediamenti si applicano solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 3ter e 4 della l.r. 10/2004 e l’articolo 2 della l.r. 31/2010.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo è fissato in 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La spesa grava sulla missione 14, programma 01 del bilancio regionale, per 50.000 euro annui di spese correnti e 1.000.000 euro annui di spese in conto capitale.

La copertura è assicurata mediante risorse della missione 20, programma 03, sui fondi speciali corrispondenti. Per gli esercizi successivi al 2026, l’onere può essere rideterminato con legge di stabilità. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.

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