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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10797/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

Un assicurato, coperto contro atti vandalici sulla propria autovettura, aveva ceduto il credito indennitario alla carrozzeria che aveva effettuato la riparazione. La carrozzeria agiva per il pagamento dell'indennizzo nei confronti delle società assicuratrici succedute alla originaria compagnia. Il Tribunale aveva ritenuto nulla, perché abusiva, la clausola di polizza che prevedeva una franchigia/scoperto del 20% per le riparazioni eseguite da carrozzeria non convenzionata. La Corte d'appello, invece, aveva ridotto l'importo liquidato applicando quella franchigia, ritenendola non abusiva. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria deduceva, in sintesi: violazione degli artt. 33, 34, 35 e 36 cod. consumo e dell'art. 2058 c.c., sostenendo che la clausola era vessatoria perché, in concreto, restringeva la libertà contrattuale del consumatore imponendo un maggiore scoperto quando sceglieva un riparatore non convenzionato; violazione dell'art. 1341 c.c., perché la clausola avrebbe richiesto specifica approvazione scritta; violazione dell'art. 34 cod. consumo, perché la clausola non riguarderebbe solo l'oggetto del contratto ma limiterebbe la libertà di scegliere sul mercato il contraente; censura alla motivazione della sentenza d'appello per il richiamo a Cass. n. 25743/2023, ritenuto inconferente. Il quinto motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che la valutazione della clausola non fosse stata correttamente svolta dalla Corte territoriale. Ha affermato che la clausola sul diverso scoperto applicabile a seconda che la riparazione fosse eseguita da carrozzeria convenzionata o non convenzionata non può essere esaminata isolatamente, ma va valutata nel contesto dell'intero regolamento contrattuale per verificare se produca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ha inoltre precisato che occorre verificare, in concreto, se la clausola sia stata imposta al consumatore oppure sia frutto di specifica trattativa, poiché solo in difetto di trattativa può porsi il tema della sua abusività quale limitazione della piena autonomia contrattuale e del libero accesso al mercato. È stato dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005

    La vessatorietà della clausola richiede la verifica concreta del significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la clausola va valutata nel contesto complessivo del regolamento contrattuale.

  • art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005

    La qualificazione della clausola come attinente all'oggetto del contratto non esclude automaticamente il controllo sull'abusività; occorre verificare se, in concreto, essa limiti la libertà contrattuale del consumatore.

  • art. 35 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato nel quadro delle norme del codice del consumo invocate a sostegno della presunta vessatorietà della clausola.

  • art. 36 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato nel quadro delle norme del codice del consumo invocate a sostegno della nullità della clausola abusiva.

  • art. 2058 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto al risarcimento in forma specifica e alla quantificazione della prestazione dovuta.

  • art. 1341 c.c.

    La ricorrente sosteneva che la clausola, per il suo contenuto limitativo della libertà contrattuale, richiedesse specifica approvazione scritta; la Corte ha ritenuto fondate le censure sul punto, censurando il mancato corretto scrutinio della clausola.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati solo nel quinto motivo, rimasto assorbito, sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Le clausole di polizza che prevedono uno scoperto o una franchigia differenziata in base alla scelta di un riparatore convenzionato o non convenzionato non possono essere valutate in astratto, ma devono essere esaminate nel contesto dell'intero contratto per accertare se producano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
  • Ai fini del controllo di abusività nel codice del consumo, non è decisivo il solo dato formale della clausola come attinente all'oggetto del contratto: occorre verificare se, nella realtà del rapporto, essa limiti la libertà contrattuale del consumatore e il suo libero accesso al mercato.
  • La verifica della vessatorietà di una clausola richiede anche di accertare se essa sia stata specificamente trattata e liberamente accettata dal consumatore; in mancanza di trattativa individuale, la clausola può essere scrutinata come abusiva.
  • Il giudice di merito deve motivare la valutazione della clausola controversa in modo coerente con il complessivo assetto negoziale e non può limitarsi a richiamare precedenti relativi a pattuizioni solo analoghe ma non coincidenti quanto agli effetti concretamente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieClausole vessatorieRisarcimento e indennizzo
RamiConsumatoriAssicurazioniContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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