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Sentenza

Sentenza n. 1819/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Settore Lavoro e Previdenza, n. 910/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per servizi prestati con contratti a tempo determinato e condannato il Ministero al pagamento di € 1.620,99 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se maggiore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 910/2024 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio reso in forza dei contratti a tempo determinato indicati nella sentenza, condannando il Ministero al pagamento di € 1.620,99 lordi, oltre al maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione delle singole poste fino al saldo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il titolo era stato notificato il 7 gennaio 2025 per intimare l’adempimento ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che erano state rispettate le formalità procedurali e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 era decorso. Ha inoltre accertato che le somme non erano state pagate e che l’Amministrazione non aveva contestato tale inadempimento. Ha ordinato al Ministero di corrispondere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, inclusi gli accessori ivi riconosciuti. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega; previa richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la persistente inottemperanza, il commissario dovrà eseguire integralmente il giudicato entro ulteriori 90 giorni, adottando anche gli atti contabili necessari e reperendo le somme. La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima l’omessa esecuzione. Il commissario dovrà riferire al TAR e non gli è riconosciuto compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.

    Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo esecutivo passato in giudicato non è stato eseguito, le formalità necessarie sono state rispettate e il termine dilatorio per l’adempimento è decorso; il giudice ordina quindi il pagamento entro il termine assegnato.

  • art. 114 c.p.a.

    Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricato di dare completa esecuzione al titolo entro il termine stabilito e di compiere tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    eseguita in data 7.1.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere.

Massime di principio

  • È ammissibile e fondato il ricorso per ottemperanza quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato intimato all’amministrazione debitrice, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e il pagamento dovuto non risulta eseguito.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una formale richiesta che attesti la perdurante inerzia.
  • Il commissario ad acta deve adottare tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, incluse le operazioni di bilancio e il reperimento materiale delle somme; l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di liquidità non costituiscono un impedimento legittimo all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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