Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14433/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marconi è stato condannato dal Tribunale di Spoleto e la sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Perugia per il reato previsto dall'art. 10‑ter d.lgs. 74/2000: omissione del versamento dell'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2014, pari a euro 328.992,00, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto del periodo d'imposta successivo. Con ricorso in Cassazione il difensore ha articolato due motivi principali: 1) violazione degli artt. 157, 168, 159 c.p. e art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 con riferimento alla prescrizione, sostenendo che i rinvii disposti (anche per motivi Covid e per richiesta difensiva di riunione di procedimenti) non dovevano essere computati o non potevano sospendere la prescrizione oltre 60 giorni, e che il reato, essendo un reato istantaneo di natura permanente, si era commesso il 29/12/2014; 2) omessa motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. in ordine alla durata della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi, perché la Corte d'appello aveva applicato le pene accessorie indicate dall'art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) senza adeguata motivazione sulla durata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione del momento di consumazione del reato (il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno d'imposta successivo, indicato in giurisprudenza nel 27 dicembre dell'anno successivo) e ha affermato che i periodi di sospensione della prescrizione (per misure emergenziali Covid e per rinvii disposti in accoglimento di istanze difensive di riunione) devono essere computati, sicché il termine di prescrizione è spirato il 14/7/2024, data successiva alla sentenza impugnata. Quanto alla pena accessoria contestata, la Corte ha ritenuto che la motivazione è sufficiente: la durata fissata è prossima al minimo edittale e la formula esplicativa utilizzata («adeguata») è considerata sufficiente alla motivazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10‑ter d.lgs. 74/2000

    Delimita il reato per omissione di versamento d'imposta; la Corte interpreta il momento di consumazione in relazione al termine per il versamento dell'acconto del periodo d'imposta successivo (giurisprudenzialmente il 27 dicembre dell'anno successivo).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: richiamata nel contesto della censura sulla decorrenza e sospensione della prescrizione.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle interrogazioni difensive circa gli effetti dei rinvii e delle sospensioni sulla prescrizione.

  • art. 159 cod. pen.

    Riferita ai casi di sospensione del processo; la Corte chiarisce che i rinvii disposti su istanza difensiva per riunione comportano la sospensione del corso della prescrizione.

  • art. 132 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena principale e criterio per il calcolo della media edittale; utilizzato analogicamente per valutare la pena accessoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Obbligo di motivazione della pena; la Corte ritiene assolto l'obbligo anche con motivazione sintetica qualificata come 'adeguata' quando la durata è prossima al minimo edittale.

  • art. 12 comma 1 lett. a), b), c) (norma sulle pene accessorie)

    Individua le pene accessorie applicabili in caso di condanna; la Corte ha confermato l'applicazione e la durata, ritenute adeguatamente motivate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il reato di omesso versamento IVA relativo a un anno d'imposta si considera consumato al termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno successivo (giurisprudenzialmente il 27 dicembre dell'anno successivo): per contestare la prescrizione occorre partire da quella data.
  • I rinvii disposti in accoglimento di istanze difensive (ad esempio richieste di riunione di procedimenti) e i periodi di sospensione emergenziali (es. Covid) interrompono o sospendono il decorso della prescrizione anche se non sempre accompagnati da un formale provvedimento di sospensione, purché il differimento sia imputabile all'impedimento dell'imputato o del suo difensore.
  • Per opporsi con successo a calcoli di prescrizione occorre dimostrare che i rinvii non erano imputabili alla difesa o che non rientravano nei casi che comportano la sospensione; l'onere probatorio grava su chi eccepisce la prescrizione.
  • Sulla motivazione della durata delle pene accessorie il giudice può fornire motivazione sintetica: la qualificazione della durata come 'adeguata' può risultare sufficiente se la misura è prossima al minimo edittale e la ragione è desumibile dal contesto.
  • Il ricorso in Cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni penali è pertanto rilevante anche per evitare sanzioni economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.