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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 6004 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazione degli atti - Tributi in genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il momento di perfezionamento della notificazione a mezzo posta nel processo tributario e, in particolare, se la regola secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di spedizione fosse applicabile anche quando l’atto fosse stato spedito in una semplice busta, anziché in un piego, come previsto dall’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La prescrizione del piego è stata interpretata come finalizzata esclusivamente a garantire la certezza dell’identificazione dell’atto notificato.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta valida e perfezionata, per il notificante, alla data di spedizione, anche se l’atto era stato inviato in busta anziché in piego. Tale conclusione presuppone che il destinatario non abbia contestato la corrispondenza tra il documento contenuto nella busta e l’originale depositato in giudizio ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992. In assenza di una contestazione concreta sull’identità dell’atto, l’irregolarità formale della busta non incide sulla validità della notificazione.

Norme richiamate

  • Art. 20, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione.

    La regola del perfezionamento per il notificante alla data di spedizione si applica anche quando l’atto sia stato inviato in busta anziché in piego, purché non vi siano contestazioni sulla corrispondenza tra l’atto ricevuto e quello depositato.

  • Art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il deposito dell’originale o della copia dell’atto consente di verificare l’identità del documento notificato; se tale identità non è contestata, l’uso della busta non determina, da solo, l’invalidità della notificazione.

  • Cass. civ. n. 915/2006

    Richiamata quale precedente a sostegno del principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di spedizione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, per il notificante la notificazione postale si perfeziona normalmente alla data di spedizione, non alla data di ricezione da parte del destinatario.
  • L’invio dell’atto in busta anziché nel piego formalmente previsto non comporta automaticamente l’invalidità della notificazione.
  • L’irregolarità formale diventa rilevante soprattutto se il destinatario contesta concretamente che il documento ricevuto corrisponda all’atto originale depositato in giudizio.
  • Chi eccepisce l’invalidità della notificazione dovrebbe indicare uno specifico pregiudizio o una concreta incertezza sull’identità e sul contenuto dell’atto, non limitarsi a denunciare il mancato rispetto della forma del contenitore.
  • La sanatoria o la conservazione degli effetti della notificazione non elimina la necessità di verificare il rispetto dei termini applicabili e l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario.

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