Sentenza del 14/02/2017 n. 1378 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cartella di pagamento - Agente della riscossione - Dedotta mancanza di legittimazione passiva processuale - Omessa chiamata in causa dell'ente impositore - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’agente della riscossione ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a una o più eccezioni formulate dal ricorrente, ritenendo che le relative contestazioni riguardassero esclusivamente l’ente impositore. Tuttavia, non ha chiesto la chiamata in causa di quest’ultimo.
La decisione
La mancata richiesta di chiamata in causa dell’ente impositore comporta che l’agente della riscossione non può limitarsi a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Egli resta responsabile delle conseguenze processuali della propria scelta e, in particolare, deve rispondere delle spese di lite. In sostanza, se l’agente ritiene che le contestazioni riguardino l’ente impositore, deve attivarsi per ottenere la sua partecipazione al giudizio.
Norme richiamate
Principio processuale sulla chiamata in causa dell’ente impositore
Se l’agente della riscossione ritiene di non essere legittimato passivo in ordine ad una o più eccezioni mosse dal ricorrente, egli ha l’onere di chiedere la chiamata in causa dell’ente impositore, rispondendo, in mancanza, delle spese di lite.
L’agente della riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva deve chiedere la chiamata in causa dell’ente impositore quando le contestazioni riguardano atti o pretese imputabili a quest’ultimo. Se omette tale iniziativa, può essere condannato alle spese del giudizio.
Massime di principio
- L’agente della riscossione e l’ente impositore hanno ruoli distinti: il primo risponde degli atti propri della riscossione, mentre il secondo risponde dell’esistenza, dell’ammontare e della legittimità sostanziale del tributo.
- Quando il ricorso contiene contestazioni riferibili all’ente impositore, l’agente della riscossione non dovrebbe limitarsi a dichiararsi estraneo, ma deve chiedere formalmente la chiamata in causa dell’ente competente.
- L’omessa chiamata in causa non determina necessariamente l’accoglimento automatico del ricorso nel merito, ma può comportare la responsabilità dell’agente della riscossione per le spese processuali.
- Il contribuente può contestare congiuntamente profili relativi alla cartella e al tributo; in tal caso, la corretta individuazione e partecipazione dei soggetti pubblici coinvolti è essenziale per evitare conseguenze processuali.
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