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Sentenza

Sentenza del 25/07/2016 n. 4892 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Cancellazione società dal registro delle imprese - Estinzione società - Effetti - Cinque anni dalla richiesta di cancellazione - Limite

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, limitatamente alla validità e all'efficacia degli atti relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società non opera immediatamente: essa produce effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. La regola costituisce quindi una deroga temporale, circoscritta agli ambiti fiscale e contributivo, rispetto agli effetti ordinari dell'estinzione societaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese e della conseguente estinzione prevista dall'art. 2495 c.c. In particolare, si tratta di stabilire se l'estinzione della società sia immediatamente opponibile per gli atti tributari e contributivi oppure se, ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, continui a produrre effetti per un periodo successivo alla cancellazione.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2495

    L'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

    La norma è interpretata nel senso che, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, la società continua a essere considerata esistente esclusivamente ai fini degli atti fiscali e contributivi indicati. La previsione non elimina l'estinzione societaria in generale, ma ne differisce gli effetti nei rapporti tributari e contributivi.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese non impedisce, per i cinque anni successivi alla richiesta, la validità degli atti fiscali e contributivi rivolti alla società.
  • Il termine quinquennale opera solo per liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi; non costituisce una proroga generale dell'esistenza della società per ogni tipo di rapporto.
  • In una situazione analoga occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, perché da essa decorre il quinquennio, e la natura dell'atto, che deve rientrare tra quelli espressamente indicati.
  • La disciplina mira a evitare che la cancellazione della società renda automaticamente inefficaci gli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

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