Sentenza del 25/07/2016 n. 4892 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cancellazione società dal registro delle imprese - Estinzione società - Effetti - Cinque anni dalla richiesta di cancellazione - Limite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, limitatamente alla validità e all'efficacia degli atti relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società non opera immediatamente: essa produce effetti trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. La regola costituisce quindi una deroga temporale, circoscritta agli ambiti fiscale e contributivo, rispetto agli effetti ordinari dell'estinzione societaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese e della conseguente estinzione prevista dall'art. 2495 c.c. In particolare, si tratta di stabilire se l'estinzione della società sia immediatamente opponibile per gli atti tributari e contributivi oppure se, ai fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, continui a produrre effetti per un periodo successivo alla cancellazione.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2495
L'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
La norma è interpretata nel senso che, per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, la società continua a essere considerata esistente esclusivamente ai fini degli atti fiscali e contributivi indicati. La previsione non elimina l'estinzione societaria in generale, ma ne differisce gli effetti nei rapporti tributari e contributivi.
Massime di principio
- La cancellazione dal registro delle imprese non impedisce, per i cinque anni successivi alla richiesta, la validità degli atti fiscali e contributivi rivolti alla società.
- Il termine quinquennale opera solo per liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi; non costituisce una proroga generale dell'esistenza della società per ogni tipo di rapporto.
- In una situazione analoga occorre verificare la data della richiesta di cancellazione, perché da essa decorre il quinquennio, e la natura dell'atto, che deve rientrare tra quelli espressamente indicati.
- La disciplina mira a evitare che la cancellazione della società renda automaticamente inefficaci gli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.
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