Sentenza del 24/03/2015 n. 2839 - Comm. Trib. Prov. Milano
ATTI ATTRIBUTIVI O MODIFICATIVI DELLA RENDITA CATASTALE - NOTIFICA - Efficacia retroattiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza degli effetti dell’attribuzione della rendita catastale. Il ricorrente sosteneva che la rendita potesse essere utilizzata ai fini ICI soltanto dalla data della sua messa in atti o della notificazione, mentre il Comune ne pretendeva l’applicazione dalla data della richiesta di accatastamento. La questione era interpretare l’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, secondo cui gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo dalla notificazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per gli immobili del gruppo D, gli effetti dell’attribuzione della rendita catastale decorrono dalla data della richiesta di accatastamento e non dalla successiva messa in atti o notificazione della rendita. La notificazione costituisce una condizione di efficacia dell’atto, ma non impedisce di utilizzare la rendita per le annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento. Il principio è conforme a Cassazione, Sezioni Unite, n. 3160/2011.
Norme richiamate
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione è necessaria per rendere efficace l’atto catastale, ma non esclude l’utilizzabilità della rendita, ai fini impositivi, per le annualità ancora accertabili. Nel caso degli immobili del gruppo D, la rendita può quindi essere applicata dalla data della richiesta di accatastamento.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 3160/2011
La rendita catastale attribuita può essere utilizzata per le annualità d’imposta ancora suscettibili di accertamento, anche se la sua notificazione è intervenuta successivamente.
Massime di principio
- La notifica della rendita catastale non determina necessariamente l’inizio del periodo in cui la rendita può essere utilizzata ai fini fiscali: essa costituisce una condizione di efficacia dell’atto, non sempre un limite alla sua applicazione alle annualità ancora accertabili.
- Per gli immobili classificati nel gruppo D, la rendita attribuita può produrre effetti fiscali dalla data della richiesta di accatastamento, purché l’annualità tributaria non sia prescritta o decaduta.
- In caso di accertamento ICI basato su una rendita catastale attribuita successivamente, occorre verificare la data della richiesta di accatastamento, la data di attribuzione e notificazione della rendita e i termini di accertamento dell’imposta.
- La rendita catastale può essere utilizzata retroattivamente solo nei limiti delle annualità ancora legalmente accertabili e senza pregiudicare i termini di decadenza o prescrizione applicabili.
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