Sentenza n. 957/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2057 pubblicata il 18 dicembre 2023 dal Tribunale di Castrovillari - sez. lavoro, passata in giudicato il 18 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero a renderla disponibile
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2057 del 18 dicembre 2023 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato il 18 giugno 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per le annualità indicate, oltre agli accessori di legge, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione dell’interessato. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 20 dicembre 2023, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, secondo le istruzioni dell’Ufficio scolastico regionale. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, da attivarsi su istanza di parte e con ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva, inclusi gli eventuali atti di modifica del bilancio. Ha posto compensi e spese dell’eventuale attività commissariale a carico dell’amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e dei poteri esercitati dal TAR, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, già accertato dal giudice ordinario.
art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001
La regola, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi e delle spese commissariali all’amministrazione inadempiente.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella sentenza civile per la distrazione delle spese in favore dei difensori; il TAR dispone analogamente la distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l’intervento all’istanza dell’interessato e alla previa scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione rimessa a un organo dell’amministrazione, purché la sentenza definisca il termine e i compiti dell’esecuzione sostitutiva, comprendendo tutti gli atti necessari al soddisfacimento del giudicato.
- La disposizione che pone a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività commissariale, prevista per una specifica categoria di giudizi di ottemperanza, può essere applicata per analogia alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, quando ricorrano la medesima esigenza di esecuzione coattiva e l’inerzia dell’amministrazione.
- L’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione richiede, nel caso esaminato, la verifica del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’amministrazione, del decorso del termine di moratoria e della persistente mancata esecuzione.
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