Sentenza n. 720/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, sezione II, n. 640/2025, emessa in via definitiva nel giudizio R.G. n. 847/2024, pubblicata il 4 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva imposto ad ANAS di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante o restituzione dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che ANAS non aveva dato esecuzione, neppure iniziale, alla sentenza che le imponeva di provvedere entro novanta giorni sull’istanza relativa a terreni occupati negli anni Novanta per la realizzazione del secondo lotto della S.S. n. 45 bis. Ha chiesto che fosse ordinato ad ANAS di concludere la procedura ablativa, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio, ANAS ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante relativo ai terreni interessati e ha svolto l’attività preliminare al pagamento dell’indennizzo. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, subordinatamente alla documentazione del pagamento o del deposito dell’indennizzo, insistendo altrimenti per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del formale provvedimento di acquisizione sanante ha soddisfatto l’obbligo di provvedere imposto dalla sentenza ottemperanda; inoltre, ANAS aveva emesso il nulla osta al pagamento dell’indennizzo. Sebbene non risultassero ancora documentati né il pagamento né il deposito della somma, il giudice ha ritenuto completa l’ottemperanza alla sentenza, poiché la quantificazione dell’indennizzo era stata accettata dal ricorrente e il pagamento o deposito costituiva un’attività materiale successiva, destinata a integrare l’efficacia traslativa dell’acquisizione, non un ulteriore adempimento costitutivo dell’obbligo di provvedere. Ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, del d.P.R. 327/2001, il passaggio della proprietà è infatti sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, del medesimo decreto. Il ricorrente non avrebbe ricevuto ulteriore utilità da una decisione di merito, dovendo soltanto attendere l’esecuzione materiale del pagamento. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale si chiede l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, l’adempimento dell’obbligo di provvedere imposto dalla sentenza.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
l’atto di acquisizione “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute (…) ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14”
Il pagamento o il deposito delle somme costituisce una condizione legale integrativa dell’efficacia dell’atto di acquisizione e produce gli effetti traslativi, ma rappresenta un’attività materiale successiva rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
Individua la modalità di deposito delle somme dovute, alternativa al pagamento, cui l’art. 42-bis, comma 4, collega l’efficacia traslativa dell’acquisizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna dell’amministrazione a provvedere, l’adozione del provvedimento imposto dal giudicato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, anche se restano da compiere attività materiali successive che non incidono sull’avvenuto adempimento dell’obbligo di provvedere.
- Nell’acquisizione sanante, il pagamento delle somme dovute all’interessato o il loro deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, del d.P.R. 327/2001 costituisce una condizione legale sospensiva dell’efficacia traslativa dell’atto, ma integra un post factum rispetto ai momenti costitutivi del procedimento acquisitivo.
- Quando l’amministrazione ha adottato il provvedimento imposto dal giudicato, ha determinato l’indennizzo e ha avviato gli adempimenti preliminari al pagamento, il giudizio di ottemperanza può essere dichiarato improcedibile se il ricorrente non può conseguire ulteriore utilità dalla prosecuzione del processo.
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