Sentenza del 11/02/2015 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOGGETTO PASSIVO - SOCIETÀ DI LEASING - SOGGETTI UTILIZZATORI - Solidarietà passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti passivi della tassa automobilistica per veicoli concessi in locazione finanziaria. Si discuteva se, dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 della legge n. 99/2009 all'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, la responsabilità per il pagamento gravasse esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo oppure anche sulla società di leasing proprietaria.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'inserimento degli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria tra i soggetti tenuti al pagamento non ha escluso le società di leasing, che restano soggetti passivi in quanto proprietarie del veicolo. Ne deriva una responsabilità solidale tra società di leasing e utilizzatore per il pagamento della tassa automobilistica. La decisione è conforme all'orientamento della Cassazione, richiamato con la sentenza n. 4507/2012.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 99/2009
Sono stati inseriti, tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche, anche "gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
La disposizione ha ampliato, e non sostituito, l'ambito dei soggetti obbligati, includendo l'utilizzatore senza liberare la società di leasing proprietaria.
Art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
Soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche: i "proprietari" e, tra gli altri, gli "utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
La norma è stata interpretata nel senso che proprietario e utilizzatore sono entrambi obbligati e rispondono solidalmente del pagamento della tassa.
Cassazione n. 4507/2012
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio della responsabilità solidale tra società di leasing e utilizzatore.
Massime di principio
- Nel leasing automobilistico, l'inclusione dell'utilizzatore tra i soggetti obbligati non comporta automaticamente l'esclusione della società di leasing proprietaria.
- In assenza di una disposizione espressa di esonero, proprietario e utilizzatore possono essere tenuti solidalmente al pagamento della tassa automobilistica.
- La pubblica amministrazione può rivolgersi a uno qualsiasi dei soggetti solidalmente responsabili per ottenere il pagamento integrale, ferma restando la possibilità di regresso nei rapporti interni.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la normativa vigente nel periodo d'imposta, il titolo del possesso o della detenzione del veicolo e l'eventuale presenza di specifiche norme regionali o di esonero.
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