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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 3131 - Comm. Trib. Prov. Milano

LOCAZIONE FINANZIARIA DELLE VETTURE - Soggetti passivi - Solidarietà tra condebitore - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la solidarietà tra i diversi debitori individuati dall'art. 7, comma 1, della legge n. 99/2009. In base all'art. 23 della Costituzione, l'obbligo tributario deve essere previsto dalla legge e, non essendo la solidarietà espressamente stabilita dal legislatore, non può essere desunta automaticamente dall'art. 1294 c.c. Ciascun soggetto passivo risponde quindi autonomamente del tributo dovuto in relazione alla propria posizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione dei soggetti passivi del tributo relativo alle vetture concesse in locazione finanziaria e, in particolare, la possibilità di applicare tra gli utilizzatori o altri soggetti indicati dalla legge una responsabilità solidale per il pagamento. La questione è stata esaminata alla luce dell'art. 7, comma 1, della legge n. 99/2009, secondo cui il presupposto dell'obbligazione tributaria non è più la proprietà del veicolo, ma il suo possesso, con autonoma soggettività passiva dei singoli utilizzatori.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge n. 99/2009

    Si considerano soggetti passivi, autonomamente tenuti al pagamento del tributo, i singoli utilizzatori dell'auto.

    La norma individua gli utilizzatori dei veicoli in locazione finanziaria come soggetti passivi autonomi, facendo riferimento al possesso del veicolo e non più alla proprietà.

  • Art. 23 della Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

    La solidarietà tributaria deve essere prevista da una specifica disposizione legislativa; non può essere applicata in via analogica o desunta automaticamente da principi civilistici generali.

  • Art. 1294 del codice civile

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

    Il principio generale della solidarietà tra condebitori non opera automaticamente nei rapporti tributari quando la legge speciale individua soggetti passivi autonomi senza prevedere espressamente la solidarietà.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la responsabilità solidale tra più soggetti deve risultare da una previsione legislativa chiara e non può essere applicata soltanto sulla base dell'art. 1294 c.c.
  • Quando una norma tributaria qualifica più soggetti come obbligati autonomamente, ciascuno risponde del proprio debito e l'amministrazione non può pretendere l'intero tributo da uno solo di essi salvo espressa previsione di solidarietà.
  • Per i veicoli in locazione finanziaria, il soggetto obbligato al pagamento può essere individuato nel possessore o utilizzatore, anche se non è il proprietario formale del mezzo.
  • In caso di contestazione di un tributo, occorre verificare anzitutto chi sia indicato dalla legge come soggetto passivo e se la normativa preveda espressamente una responsabilità solidale.

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