L.R. Liguria 29/2015
PRIME DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA RELATIVE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, ALLA FORMAZIONE E LAVORO, AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA MATERIA ORDINAMENTALE, ALLA CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ligure interviene in modo trasversale su numerose materie per semplificare procedure, aggiornare competenze e adeguare la normativa regionale a fonti statali e UE. Molte disposizioni hanno effetti dal 1° gennaio 2016 o terminano con le scadenze indicate; alcune norme sono poi state abrogate o dichiarate incostituzionali.
Disposizioni omnibus di semplificazione e crescita in Liguria per economia, lavoro, trasporti, cultura, turismo, sanità, PRIS, edilizia e fauna venatoria
Disposizioni di semplificazione e crescita in Liguria
La legge regionale Liguria 30 dicembre 2015, n. 29 contiene un ampio insieme di modifiche a norme regionali in materia di sviluppo economico, lavoro, trasporti, ordinamento, cultura, turismo, sanità, PRIS, edilizia e fauna venatoria. L’intervento è collegato alla legge di stabilità 2016 e mira soprattutto ad aggiornare procedure, competenze, strumenti di programmazione e regimi sanzionatori.
Sviluppo economico e confidi
La disciplina dei confidi liguri viene aggiornata sostituendo il riferimento all’elenco speciale ex art. 107 TUB con l’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a utilizzare fondi di garanzia formati in programmazioni comunitarie antecedenti al periodo 2007-2013 per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a favore dei confidi liguri già assegnatari delle risorse, purché soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo ex art. 106 TUB, anche nell’ambito di progetti di aggregazione.
Anche nel settore estrattivo si passa dal riferimento all’elenco speciale ex art. 107 TUB al nuovo Albo ex art. 106 TUB per i soggetti abilitati.
Formazione, lavoro e diritto allo studio
Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene intestato ad ARSEL Liguria, al posto dell’ERSU.
Nel sistema regionale del lavoro vengono rafforzate la programmazione integrata e le misure di sostegno all’occupazione. I “Progetti integrati di sostegno all’occupazione” sono iniziative di province, Città metropolitana di Genova, ARSEL Liguria, soggetti accreditati e altri soggetti selezionati con evidenza pubblica, finalizzate a percorsi organici e successivi di transizione al lavoro. Il Piano d’Azione Regionale deve prevedere risorse specifiche sia per i contributi sia per le spese organizzative.
Viene ridefinito l’Osservatorio, ora denominato “Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro”, con compiti più ampi: monitoraggio della formazione professionale, dei successi formativi, dell’incidenza delle qualifiche sul mercato del lavoro, delle innovazioni didattiche e del sistema del diritto allo studio.
La Regione istituisce un nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi al lavoro, con apposito Elenco regionale. La Giunta regionale definisce requisiti, procedure e gestione dell’elenco, mentre la Regione verifica permanenza dei requisiti e qualità dei servizi, potendo sospendere o revocare l’accreditamento.
Nel sistema educativo regionale viene sostituito il riferimento al “Laboratorio delle professioni” con il “Repertorio regionale delle professioni”, che diventa strumento funzionale alla programmazione di orientamento, istruzione, formazione e occupazione. Vengono inoltre introdotti il sostegno all’autoimprenditorialità e i tavoli di confronto con gli operatori del mercato del lavoro. Sono previste linee guida regionali per i soggetti attuatori e per la semplificazione dei costi nei programmi formativi.
Trasporto pubblico locale
La disciplina sanzionatoria viene estesa al trasporto pubblico regionale e locale. Per i servizi ferroviari regionali, chi possiede un abbonamento nominativo ma non lo esibisce può pagare una sanzione fissa di 5 euro se presenta il titolo valido entro cinque giorni presso una biglietteria regionale.
Ordinamento e incarichi pubblici
Sono abrogati alcuni articoli della normativa sulle nomine regionali. Per la nomina nelle aree protette è previsto che la Comunità si esprima entro 15 giorni; in mancanza, il Presidente della Giunta regionale può procedere comunque.
Per l’ente di edilizia pubblica, l’Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale tramite avviso pubblico, con requisiti puntuali di età, laurea ed esperienza; per tale nomina non si applica la legge regionale sulle nomine.
La legge adegua inoltre l’ordinamento regionale al d.lgs. 39/2013 su inconferibilità e incompatibilità: sono disciplinate la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle norme, l’inefficacia in mancanza di dichiarazione preventiva, i poteri dei responsabili anticorruzione e le sostituzioni degli organi politici interessati.
Vengono prorogati alcuni regimi organizzativi e, per il riordino delle funzioni provinciali, è disciplinata la possibilità di rinnovo degli incarichi in fase transitoria fino all’adozione degli atti sostitutivi regionali.
Per le Aziende pubbliche di servizi alla persona, dal 1° gennaio 2016 le funzioni di revisione dei conti sono affidate a un revisore unico.
Cultura e spettacolo
Nel settore cultura si istituisce il Registro delle Istituzioni di interesse regionale, con iscrizione d’ufficio di determinate istituzioni storiche e possibilità di riconoscerne di nuove tramite requisiti definiti dalla Giunta. La Regione può erogare contributi annuali o pluriennali alle istituzioni iscritte.
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è confermato come fondazione di partecipazione con contributo ordinario annuale regionale e possibili contributi per specifiche iniziative.
Il Piano pluriennale di cultura assume un ruolo centrale nella programmazione delle priorità, nel riparto delle risorse e nel sostegno agli interventi di interesse regionale; viene abolito il Programma annuale.
Nel settore dello spettacolo dal vivo vengono eliminati alcuni strumenti programmatori annuali, confermati i contributi ordinari per le fondazioni e introdotti contributi straordinari per iniziative di particolare rilevanza o eccezionali. La Regione può inoltre sostenere specifiche iniziative di spettacolo tramite bandi o convenzioni.
Turismo
La programmazione turistica regionale viene affidata a un Programma turistico regionale di durata pari alla legislatura, proposto entro l’anno successivo all’insediamento della Giunta e valido fino all’approvazione del nuovo programma. È istituito un Tavolo di concertazione per il turismo, con funzioni consultive sugli atti di programmazione e sul piano annuale dell’Agenzia.
Si rafforzano le funzioni regionali sugli IAT, con possibile distacco di personale regionale e dell’Agenzia, e si modificano i controlli sugli atti dell’Agenzia: trasmissione entro 10 giorni, eventuale annullamento entro 40 giorni e silenzio-assenso decorso tale termine.
Per le strutture alberghiere vincolate, il contributo derivante dallo svincolo del costo di costruzione deve essere destinato per almeno il 75% a interventi di riqualificazione turistica locale. La richiesta di svincolo è subordinata alla restituzione delle agevolazioni percepite, ridotte in proporzione al periodo di mantenimento dell’impegno e maggiorate degli interessi legali.
Per le agenzie di viaggio e turismo viene introdotto un regime basato su SCIA, con disciplina di sede, sedi secondarie, attività online, requisiti del direttore tecnico, polizza assicurativa, registro regionale delle agenzie e sanzioni amministrative specifiche. Sono previsti termini puntuali per controlli, comunicazioni di variazione, chiusura temporanea e definitiva, sostituzione del direttore tecnico e regolarizzazione della copertura assicurativa.
Sanità
L’Agenzia regionale del servizio sanitario è coinvolta nella definizione degli accordi e dei contratti con gli erogatori pubblici, equiparati e privati accreditati e nelle attività di controllo del sistema sanitario regionale. Viene previsto un piano annuale dei controlli, con regole su monitoraggio, valutazione degli esiti e vigilanza verso ASL, IRCCS ed erogatori accreditati.
PRIS
Per i Programmi regionali di intervento strategico, la disciplina della continuità occupazionale e produttiva viene precisata: il titolare dell’attività interferita che riceve l’indennità deve mantenere personale e operatività per tre anni dalla sua erogazione. In caso di inadempimento, l’indennità va restituita con interessi; per casi di forza maggiore la Giunta può autorizzare lo scioglimento del vincolo. La Regione può effettuare controlli.
Edilizia e urbanistica
Nel contributo di costruzione vengono ridefinite le tabelle degli incentivi comunali, includendo le attività turistico-ricettive nella voce dell’industria e fissando una soglia minima del 20% e massima del 50% per lo sgravio relativo alle funzioni C2. Viene anche ridefinito il quadro del contributo per interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Nella disciplina edilizia e urbanistica vengono poi semplificate alcune disposizioni sulle opere e sulle premialità del PUC, stabilendo che le premialità siano percentuali rispetto al volume geometrico degli edifici o complessi oggetto di riqualificazione.
Protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio
La legge aggiorna la disciplina della caccia e del controllo faunistico, con modifiche a calendari, prelievo del cinghiale e degli ungulati, recupero dei capi feriti, controllo della fauna selvatica anche in deroga a periodi e orari venatori, e disciplina dei piani di abbattimento e delle attività in area protetta o urbana.
Viene inoltre disciplinato il soccorso, la detenzione temporanea e la liberazione della fauna selvatica, con requisiti definiti dalla Giunta e possibilità di contributi regionali ai soggetti autorizzati. Alcune previsioni in materia venatoria sono però state successivamente abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime e, per tali parti, non hanno più utilità applicativa.
Norme transitorie e decorrenze
Sono previste proroghe dei contratti del personale dei servizi per l’impiego fino al 31 dicembre 2016 in attesa dell’adeguamento alla riforma nazionale dei servizi per il lavoro. La nuova disciplina sul revisore unico delle ASP si applica dal 1° gennaio 2016.
Le risorse già introitate per lo svincolo degli alberghi sono trasferite ai comuni interessati da procedure già concluse. Entro 120 giorni la Giunta regionale deve definire i criteri operativi per la Commissione di cui al d.P.R. 509/1997.
Obsolescenza e abrogazioni rilevanti
Una parte delle disposizioni è oggi non più utile perché espressamente abrogata o superata. In particolare, risultano non attuali le norme già abrogate della l.r. 11/2006, della l.r. 59/2009, della l.r. 32/2014 e varie disposizioni della materia venatoria colpite da abrogazioni e sentenze della Corte costituzionale. Per il resto, la legge ha natura prevalentemente modificativa e deve essere letta insieme alle norme regionali richiamate e alle successive modifiche intervenute.
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