Cassazione Penale, Sentenza n. 17541/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordine di esecuzione del 10/01/2024 lamentando che nel computo della pena da espiare non è stato detratto il periodo durante il quale era stato eseguito l'affidamento in prova al servizio sociale (15/11/2023 - 16/01/2024). Sostiene che l'affidamento ha prodotto effetti dal momento della sottoscrizione del verbale (art. 47 ord. pen. e art. 97 d.P.R. n. 230/2000) e che l'UEPE ha confermato l'esecuzione corretta fino all'arresto; perciò il periodo avrebbe dovuto essere considerato come già scontato della pena. Ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 666 c.p.p., 97, comma 1 e 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione sull'efficacia dell'affidamento e sulla deduzione del periodo spetti al Tribunale di sorveglianza, che aveva già dichiarato l'inefficacia della misura ex tunc (Tribunale di sorveglianza di Ancona, 20/12/2023) in conseguenza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale il 28/09/2023. Poiché le condizioni per l'accesso all'affidamento erano venute meno anteriormente all'inizio della sua esecuzione, il giudice dell'esecuzione non poteva detrarre il periodo; eventuali vizi dovevano essere fatti valere nella sede propria (Tribunale di sorveglianza). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norma sulle motivazioni di ricorso per cassazione (esposizione dei motivi di fatto e di diritto e censura di violazione di legge); utilizzata come richiamo procedurale per inquadrare il motivo di impugnazione
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione e i rimedi in materia di esecuzione delle misure; richiamata come riferimento procedurale alle questioni esecutive sollevate
art. 47 ordinamento penitenziario
Riferimento alla disciplina dell'affidamento in prova; il ricorrente ha sostenuto che l'efficacia dell'affidamento decorre dalla sottoscrizione del verbale di impegno
art. 97, comma 1, d.P.R. n. 230/2000
Disciplina l'efficacia e l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova); è stata richiamata per sostenere l'utilità del periodo di affidamento ai fini della detrazione
art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000
Prevede che il Tribunale di sorveglianza che dichiara l'inefficacia della misura alternativa debba dedurre il periodo di esecuzione in affidamento se la misura è stata dichiarata inefficace per difetto delle condizioni originarie; la Corte ha affermato che tale valutazione e l'eventuale deduzione spettano al Tribunale di sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La valutazione dell'efficacia/inefficacia dell'affidamento in prova e la conseguente deduzione del periodo dall'espiazione della pena spettano al Tribunale di sorveglianza, non al giudice dell'esecuzione.
- Se la misura alternativa è dichiarata inefficace ex tunc per difetto delle condizioni originarie, il periodo di affidamento non è utile ai fini della detrazione della pena.
- Eventuali vizi o omissioni relativi alla misura alternativa devono essere fatti valere nella sede propria (procedimento di sorveglianza) e non possono essere sanati in sede esecutiva.
- La conferma da parte dell'UEPE dell'esecuzione della prova non è decisiva se sussistono antecedenti provvedimenti che hanno reso la misura inammissibile/inefficace.
- Se si ritiene che un periodo di misura alternativa non sia stato correttamente computato, il rimedio corretto è proporre impugnazione o istanza al Tribunale di sorveglianza o impugnare specificamente i provvedimenti di inefficacia in quella sede.
- Il giudice dell'esecuzione prende atto delle decisioni del Tribunale di sorveglianza: non può sostituirsi a quest'ultimo nella valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'affidamento.
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